COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CO.G.AP. S. SEBASTIANO F.C. – GARA CO.G.AP. S. SEBASTIANO F.C. I S. GIORGIO 1926 DEL 3.04.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CO.G.AP. S. SEBASTIANO F.C. – GARA CO.G.AP. S. SEBASTIANO F.C. I S. GIORGIO 1926 DEL 3.04.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo avverso la squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Manti Rodolfo, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto dalla società Co. G.Ap. S. Sebastiano F.C. in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di calcio a Cinque – Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio 2011 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, o essere depositati, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l’attestazione dell’invio all’eventuale controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 9.04.2011 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 15.04.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Co. G.Ap. S. Sebastiano F.C.
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