COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. BOYS MELITO – GARA POL. D. BOYS MELITO /SPORTING NOLA DEL 6.11.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. BOYS MELITO – GARA POL. D. BOYS MELITO /SPORTING NOLA DEL 6.11.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 84 del 3.02.2011 del C.R. Campania, pag. 1611), con la quale è stato accolto il reclamo della società Sporting Nola e sanzionata la società reclamante con la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, di vari calciatori della società medesima. Al riguardo, questa C.D.T. osserva preliminarmente: dagli atti ufficiali di gara si rileva che alla gara in esame ha partecipato, a favore della società reclamante, il calciatore Arato Rocco, nato il 17.10.1987 e non Amato Rocco, come erroneamente interpretato, anche in ragione della compilazione a mano della distinta ufficiale di gara, dal Primo Giudice. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, effettivamente, nell’elenco dei calciatori tesserati a favore della società Boys Melito risulta il nominativo del calciatore Arato Rocco (si ribadisce: non Amato), nato, per l’appunto, il 17.10.1987, tesserato per la società reclamante con decorrenza dal 13.11.2008. Ulteriore elemento probatorio, a favore della reclamante, si individua nella circostanza che, al nominato calciatore Arato Rocco, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha provveduto a rilasciare la relativa tessera plastificata per il riconoscimento, richiesto dalla società Pol. D. Boys Melito. Deve, di conseguenza, rilevarsi che il calciatore Arato Rocco (e non Amato) ha partecipato, alla gara in epigrafe, in posizione regolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Pol. D. Boys Melito; di omologare il risultato (2-1 a favore della società Po. D. Boys Melito); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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