COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS MESSERCOLA – GARA VIRTUS MESSERCOLA /MONTESARCHIO DEL 19.03.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS MESSERCOLA – GARA VIRTUS MESSERCOLA /MONTESARCHIO DEL 19.03.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dal pur articolato e dettagliato atto d’impugnazione non è dato rilevare elementi probatori, o presupposti giuridicosportivi, idonei a determinare la modifica di quanto sanzionato, dal G.S.T., a carico del calciatore Murante Raffaele, sulla base dei rapporti dei due Commissari di Campo presenti sul campo. Invero, non può non osservarsi, in ordine alle argomentazioni, di cui al ricorso di seconda istanza, che l’individuazione del calciatore è stata operata da entrambi i Commissari, dal che deve necessariamente dedursi la certezza della sua identificazione. Quanto, poi, all’obiezione che avrebbe dovuto essere il direttore di gara ad individuare il calciatore, è di tutta evidenza, da un lato, che i fatti, descritti nei rapporti dei due Commissari di Campo, corrispondano, in senso logico, allo svolgimento della vicenda ed alla relativa testimonianza qualificata. Invero, prima dell’inizio di una gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, sono presenti i Commissari di Campo, non il direttore di gara. Per quel che concerne, poi, il gesto violento ai danni di un calciatore avversario, non visto dal direttore di gara, deve precisarsi che i Commissari di Campo (uno dei quali ha, al contrario di quanto opposto dalla società reclamante, annotato anche il minuto: 12’ del secondo tempo) hanno ben puntualizzato che l’arbitro non avrebbe potuto essere consapevole dell’episodio, in quanto impegnato a seguire un’azione di gioco in altra parte del campo. Altresì, deve evidenziarsi che non sarebbe stata mai possibile una confusione tra il calciatore Piscitelli Francesco ed il calciatore Murante Raffaele, in quanto il primo è stato visto ed espulso dall’arbitro (“per essersi spintonato con un avversario), sia pure ad un minuto di distanza (13’ del secondo tempo) dal gesto del Murante, mentre, è d’uopo ribadirlo, il gesto del calciatore Murante Raffaele non è stato rilevato dal direttore di gara, per i motivi innanzi specificati. La sanzione non può, inoltre, essere contestata sotto il profilo della legittimità, in quanto i Commissari di Campo devono segnalare gli episodi ed i fatti, non rilevabili dall’arbitro. Per quanto attiene, poi, alla congruità della sanzione, essa appare, ad avviso di questa C.D.T., equamente determinata dal G.S.T., anche in considerazione della reiterazione del comportamento del calciatore squalificato, protagonista in negativo di due distinti episodi. Deve, infine, evidenziarsi che non è possibile accedere all’istanza di convocazione, contenuta nel reclamo proposto dalla società, del suo medesimo tesserato, il più volte nominato calciatore Murante Raffaele. Invero, l’unico presupposto per la sua convocazione, da parte di questa C.D.T., sarebbe consistito in un reclamo, che fosse stato formalizzato e proposto, in prima persona, dal calciatore medesimo. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Virtus Messercola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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