COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 05 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FLEGREA – GARA REAL FLEGREA I SAN MARCO 2006 DEL 19.03.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 05 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FLEGREA – GARA REAL FLEGREA I SAN MARCO 2006 DEL 19.03.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione, in merito alla squalifica del calcettista Tricarico Giuliano. Invero, all’atto dell’audizione dell’arbitro presso questa C.D.T., sono state a lui sottoposte le foto dei calcettisti, presentate dalla società reclamante. È stato, altresì, audito il rappresentante della società reclamante. Mediante l’audizione della società, è emerso, dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara, che ad aver colpito l’arbitro non è stato il calcettista sig. Tricarico Giuliano, bensì il calcettista sig. Esposito Luigi, così come indicato dalla società nel proprio reclamo. È inoltre emerso, dagli accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania che il sig. Esposito Luigi non risulta tesserato né per la società Real Flegrea, né per altra società. Il nominato calcettista, non essendo tesserato nell’ambito della F.I.G.C., non può essere sottoposto a sanzione disciplinare. Deve, di conseguenza, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine dell’accertamento delle infrazioni disciplinari e dell’individuazione delle relative sanzioni, a carico anche della società Real Flegrea. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Flegrea, di annullare la squalifica, inflitta dal G.S.T. a carico del calcettista, sig. Tricarico Giuliano; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte motiva; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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