COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 12 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERINO 1928 – GARA SPORTING SALERNO 2010 I SERINO 1928DEL 6.03.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 12 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERINO 1928 – GARA SPORTING SALERNO 2010 I SERINO 1928DEL 6.03.2011 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 112 del 21.04.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2513), con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all'impiego di calciatori cosiddetti "fuori quota"). Al riguardo, questa C.D.T. osserva: premesso che l'art. 36, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, recita testualmente: "con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza", deve rilevarsi che il reclamo, prodotto dalla società reclamante al Giudice Sportivo Territoriale, avverso l’esito della gara in epigrafe, debba essere giudicato ammissibile, avendo la società Serino 1928 fornito prova della spedizione, a mezzo telegramma, del preannuncio di reclamo. Sul punto, tuttavia, deve sottolinearsi che esso non è mai pervenuto al C.R. Campania. Quanto al merito, il successivo reclamo proposto dalla società Serino 1928 a questa Commissione, avverso la decisione del G.S.T., è infondato. Infatti, nel mentre, dalla distinta dei calciatori partecipanti alla gara per la società Sporting Salerno 2010, sembrano essere solamente due i calciatori appartenenti alle fasce di età cosiddette “giovani”, dagli accertamenti disposti e dalla documentazione acquisita dagli Organi di Giustizia in prima istanza, è risultato che il calciatore Tito Fabio risulta essere nato il 10.07.1993 e non il 10.07.1983, come erroneamente riportato in distinta dalla società Sporting Salerno (che, peraltro, è stata sanzionata, con un’ammenda, in ragione per l’appunto di tale obiettiva, grave inesattezza e superficialità. In conclusione, la società Sporting Salerno 2010 ha rispettato gli obblighi, di continuativa partecipazione alla gara, da parte dei calciatori della cosiddetta “fascia giovani”, previsti nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2010 del C. R. Campania. La gara ha avuto, quindi, uno svolgimento assolutamente regolare. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare ammissibile il reclamo proposto, dalla società Serino 1928 al G.S.T.; di confermare, nel merito, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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