COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 05 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LACEDONIA – GARA TEORA I LACEDONIA DEL 19.12.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 05 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LACEDONIA – GARA TEORA I LACEDONIA DEL 19.12.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che l’atto d’impugnazione deve essere dichiarato inammissibile, per la parte che riguarda la richiesta di ripetizione della gara, in quanto non è stata allegata, dalla reclamante, la ricevuta della raccomandata postale, attestante l’invio del reclamo medesimo alla società controparte: invio che configura presupposto giuridico-sportivo imprescindibile, allorquando si verte in tema di richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo. Quanto alle altre domande, di cui al reclamo, deve precisarsi che il referto del direttore di gara indica in maniera analitica e dettagliata gli episodi che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo Territoriale, impugnate davanti a questa C.D.T. con il reclamo in esame. Peraltro, l’arbitro, ascoltato da questa C.D.T., ha confermato quanto da lui stesso descritto nel rapporto ufficiale di gara, obiettivamente privo di incongruenze fattuali o logiche. Di contra, la società reclamante ha fatto riferimento ad alcune circostanze, che sarebbero state riportate dall’arbitro in modo non corrispondente al vero. Manca, tuttavia, un riscontro documentale, obiettivo, idoneo a confutare quanto riferito dal direttore di gara. Per alcuni aspetti, anzi (ad esempio, per quel che concerne il calciatore Megliola Leonardo), la reclamante, pur sottolineando il suo avviso, secondo il quale egli sarebbe stato gravato da sanzione sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità del proprio comportamento, ha chiaramente ammesso che egli ha commesso un “insano gesto”. In ogni caso, sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. ritiene, sulla base della sua stessa, consolidata giurisprudenza, che esse possano, mediante una disamina obiettiva, al fine della verifica dell’effettiva corrispondenza delle punizioni alla gravità delle infrazioni commesse, che esse debbano essere ridotte, come di seguito indicato: a carico del calciatore, sig. Megliola Leonardo, fino al 19.12.2012; a carico del dirigente, sig. Caffaro Maurizio, e del massaggiatore, sig. Libertazzi Giuseppe, fino al 30.06.2011. Quanto alla sanzione pecuniaria, questa C.D.T. valuta che, anche in considerazione delle punizioni inflitte ai singoli tesserati, essa debba essere ridotta ad euro 500,00. Per quel che concerne, viceversa, l’assistente di parte, sig. Vece Antonio, questa C.D.T. ritiene di dover confermare la sanzione, così come quantificata dal primo giudice. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Lacedonia, di ridurre le sanzioni, a carico dei tesserati e della società reclamante, come di seguito indicato: a carico del calciatore, sig. Megliola Leonardo, fino al 19.12.2012; a carico del dirigente, sig. Caffaro Maurizio, e del massaggiatore, sig. Libertazzi Giuseppe, fino al 30.06.2011; ad euro 500,00 la sanzione pecuniaria; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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