COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 05 Maggio 2011 GIUDICE SPORTIVO RECLAMO REAL MARCHESA – GARA SAN VINCENZO UNITIS I REAL MARCHESA DEL 9.04.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 05 Maggio 2011 GIUDICE SPORTIVO RECLAMO REAL MARCHESA – GARA SAN VINCENZO UNITIS I REAL MARCHESA DEL 9.04.2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo proposto, osserva: la società reclamante ha asserito che i calciatori della società San Vincenzo Unitis, Moretto Giovanni (nato il 7.08.1989), Formisano Domenico (nato il 25.08.1982), Esposito Michele (nato il 12.05.1986), Cuomo Raffaele (nato il 15.11.1989), Nicosia Stefano (nato l’1.03.1988), Iovane Walter (nato il 7.10.1986), Persico Raffaele (nato il 7.09.1990), Malafronte Mario (nato il 5.07.1988), Russo Camillo (nato l’1.01.1987), Alvi Manlio (nato il 6.07.1982), Albano Vittorio (nato il 15.05.1981), Federico Gianpiero (nato il 3.01.1983), Balzano Massimiliano (nato il 12.03.1992), Evacuo Cristian (nato il 20.11.1983) abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, affermando, inoltre, che l’assistente di parte, sig. Del Sorbo Francesco (la cui posizione è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella soggettiva dei calciatori partecipanti ad una gara), abbia preso parte alla gara in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e/o del censimento. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che gli innanzi nominati calciatori Moretto Giovanni (dal 15.01.2011), Formisano Domenico (dal 29.10.2008), Esposito Michele (dal 12.12.2009), Cuomo Raffaele (dal 6.10.2009), Nicosia Stefano (dal 29.10.2008), Iovane Walter (dal 16.09.2010), Persico Raffaele (dal 19.12.2008), Malafronte Mario (dall’8.09.2009), Russo Camillo (dall’8.09.2009), Alvi Manlio (dal 5.10.2010), Albano Vittorio (dal 5.02.2010), Balzano Massimiliano (dal 4.01.2011), Evacuo Cristian (dall’8.10.2010) sono regolarmente tesserati, a favore della società San Vincenzo Unitis, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, come innanzi specificato, a fianco di ognuno di essi. Quanto all’assistente di parte, sig. Del Sorbo Francesco, egli è risultato regolarmente tesserato, quale calciatore, a favore della medesima società San Vincenzo Unitis, con decorrenza dal 25.03.2011, ovvero anch’egli da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Quanto al calciatore Federico Gianpiero, nelle sue rituali controdeduzioni, la società San Vincenzo Unitis ha documentato, mediante probante certificazione anagrafica: che esiste una sola persona fisica, nata il 3.01.1983 a Boscoreale ed ivi residente; che il calciatore in argomento, a seguito di comunicazione, in data 8.10.2010, prot. 180, del C.R. Campania, che aveva segnalato come egli fosse stato svincolato da altra società, era stato tesserato, a favore della medesima società San Vincenzo Unitis, in data 15.10.2010. La vicenda si presenta con aspetti assolutamente singolari. Invero, deve premettersi: che, nell’anagrafe della F.I.G.C., risultavano due calciatori, Federico Giampiero e Federico Gianpiero, entrambi nati il 3.01.1983; che il Federico Gianpiero si era tesserato, a favore della società Turris 1944 S.r.l., con decorrenza dal 22.09.2000; che egli era risultato tesserato, nell’ambito della F.I.G.C., fino al 12.07.2007, data del suo svincolo dalla società reclamante, Real Marchesa. In data 13.09.2007, egli si è ritesserato, come Federico Giampiero, a favore della medesima Real Marchesa. In data 9.09.2008, egli è stato trasferito, sempre come Federico Giampiero, alla società Stars San Vincenzo, per poi essere svincolato, in data 16.07.2009, dalla società Toria (a seguito della ratifica del cambio di denominazione della società Stars San Vincenzo). In data 9.10.2009, di nuovo come Federico Gianpiero, il calciatore si è ritesserato a favore della società reclamante, Real Marchesa. Infine, in data 16.09.2010, egli è stato trasferito, come Federico Giampiero, dalla reclamante, Real Marchesa, alla società gravata dal reclamo, San Vincenzo Unitis. L’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, con la già citata nota dell’8.10.2010, prot. 180, indirizzata sia alla società San Vincenzo Unitis, sia alla società cedente (la reclamante Real Marchesa), ha comunicato che il calciatore Federico Giampiero risultava svincolato e che, di conseguenza, la società Real Marchesa non aveva titolo a procedere al trasferimento medesimo, a favore della società San Vincenzo Unitis. Come già precisato in precedenza, la società San Vincenzo Unitis aveva ritesserato il calciatore, a mezzo richiesta di tesseramento in data 15.10.2010, con l’identità di Federico Giampiero. L’intricata vicenda, pregna di documentazione prodotta, dalle nominate società, con evidente superficialità, ha trovato un suo esito conclusivo in un comportamento, obiettivamente disdicevole, della società reclamante, Real Marchesa. Essa, invero, non poteva non essere consapevole che il calciatore in esame, più volte tesserato a suo favore, come innanzi specificato, fosse la stessa persona fisica, come documentato dalla società San Vincenzo Unitis, al di là delle fluttuanti, oscillanti indicazioni anagrafiche di Gianpiero e/o Giampiero. Il dato fermo, inamovibile, incontrovertibile della vicenda in esame si individua, in ogni caso, nel trasferimento a titolo temporaneo, paradossalmente formalizzato proprio dalla reclamante Real Marchesa, a favore della società San Vincenzo Unitis. Ancor più singolare appare la circostanza che il calciatore abbia partecipato anche alla gara del girone d’andata (disputata il 9.01.2011), in relazione alla quale la società Real Marchesa (verosimilmente, in quanto vincitrice sul campo), non ha prodotto alcun reclamo, come, viceversa, presentato in relazione alla gara del girone di ritorno. Deve, dunque, essere revocato l’annullamento della lista di trasferimento (del 16.09.2010), a titolo temporaneo, dalla reclamante società Real Marchesa alla società San Vincenzo Unitis, disposto dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania con la citata nota dell’8.10.2010, prot. 180. Invero, il predetto annullamento era stato disposto sulla base dell’erronea indicazione anagrafica del nome del calciatore in parola, come Giampiero e non Gianpiero. In ragione dell’acclarata e documentata circostanza che esista un solo calciatore, di cognome Federico e di nome Gianpiero, nato il 3.01.1983, deve conferirsi incontrovertibile validità alla più volte citata lista di trasferimento, a titolo temporaneo, del 16.09.2010. Di conseguenza, la posizione del calciatore in argomento, sotto il profilo del tesseramento, deve ritenersi regolare. Questo G.S.T., peraltro, non può esimersi dal rilevare e sanzionare il comportamento, non conforme al principio dell’obbligo della lealtà sportiva, della società reclamante, che, nonostante consapevole della posizione effettiva del calciatore in questione, proprio da essa trasferito alla società San Vincenzo Unitis, ha ritenuto di proporre il reclamo in esame, tentando di trarre profitto da una situazione di confusione documentale, che, peraltro, essa stessa aveva contribuito a creare ed alimentare. Deve, dunque, sanzionarsi la società Real Marchesa con l’ammenda di euro 400,00. Per tali motivi DELIBERA di respingere il reclamo della società Real Marchesa; di infliggere, alla medesima società Real Marchesa, l’ammenda di euro 400,00; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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