COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 48. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. GENNARO GRAZIUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DEL SIG. FEDERICO DE CANDIA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE ED A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA .

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 48. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. GENNARO GRAZIUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DEL SIG. FEDERICO DE CANDIA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE ED A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA . La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 11 novembre 2010, protocollo 2849/1209, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 2 maggio 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Gennaro Graziuso, la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico del sig. Federico De Candia, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico della società Città delle Acque, l’ammenda di euro 300,00; a carico della società Azzurra Marigliano, l’ammenda di euro 200,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Gennaro Graziuso, all'epoca dei fatti presidente della società medesima, ha consentito al sig. Russo Ciro, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore almeno fino al 12.09.2009 (con riferimento, in particolare, alla gara del 12.09.2009), pur non essendo in costanza di tesseramento a favore della società A.S.D. Città delle Acque; che il Sig. Federico De Candia, all'epoca dei fatti presidente della società Azzurra Marigliano, ha consentito al sig. Russo Ciro, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore, almeno fino al 5.02.2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Azzurra Marigliano; rilevato che i Sig.ri Gennaro Graziuso e Federico De Candia, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. ritiene adeguate quelle chieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, a maggior ragione tenuto conto delle innanzi rappresentate circostanze. Questa C.D.T., invero, giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig.ri Gennaro Graziuso e Federico De Candia, nonché le società Città delle Acque ed Azzurra Marigliano, da loro rappresentate, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all’inibizione per mesi due, di cui al deferimento n. 47 – 2010/2011, a carico del presidente, sig. Gennaro Graziuso; l'inibizione per mesi uno, a carico del presidente, sig. Federico De Candia; l’ammenda di euro 300,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 47 – 2010/2011, a carico della società A.S.D. Città delle Acque; l’ammenda di euro 200,00, a carico della società Azzurra Marigliano. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Gennaro Graziuso, all'epoca dei fatti in esame presidente della società A.S.D. Città delle Acque, la sanzione dell'inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all’inibizione per mesi due, di cui al deferimento n. 47 – 2010/2011; a carico del presidente della società Azzurra Marigliano, sig. Federico De Candia, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; l’ammenda di euro 300,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 47 – 2010/2011, a carico della società A.S.D. Città delle Acque; l’ammenda di euro 200,00, a carico della società Azzurra Marigliano.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it