COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 49. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. GENNARO GRAZIUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE: ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 49. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. GENNARO GRAZIUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DELLE ACQUE: ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 11 novembre 2010, protocollo 2833/252, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 2 maggio 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, delegato per l'inchiesta, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Gennaro Graziuso, la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico della società Città delle Acque, l’ammenda di euro 200,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Gennaro Graziuso, all'epoca dei fatti, presidente della società medesima, ha consentito al sig. Molaro Salvatore, tecnico abilitato, di essere inserito prima del 30.11.2009, nelle distinte di gara quale massaggiatore, in assenza di alcun tesseramento con la società A.S.D. Città delle Acque e, comunque, per aver permesso e non impedito che lo stesso fosse indicato nelle distinte di gara della medesima società quale massaggiatore, seppur in assenza dei requisiti richiesti, ovvero dei titoli abilitativi professionali, come previsto dalla normativa di settore; rilevato che il Sig. Gennaro Graziuso, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il proprio comportamento, inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. ritiene adeguate quelle chieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, a maggior ragione tenuto conto delle innanzi rappresentate circostanze. Questa C.D.T., invero, giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabile della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Gennaro Graziuso, e la società Città delle Acque, da lui rappresentata, per cui infligge le seguenti sanzioni: a carico del sig. Gennaro Graziuso, l'inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto alle già inflitte inibizioni: per mesi due, di cui al deferimento n. 47 – 2010/2011; per altri due mesi, di cui al deferimento n. 48 – 2010/2011;a carico della società A.S.D. Città delle Acque, l’ammenda di euro 200,00, aggiuntiva, rispetto a quelle, ciascuna di euro 200,00, di cui ai deferimenti nn. 47 e 48 – 2010/2011. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Gennaro Graziuso, all'epoca dei fatti in esame presidente della società A.S.D. Città delle Acque, la sanzione dell'inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto alle due inibizioni, ciascuna per mesi due, di cui ai deferimenti nn. 47 e 48 – 2010/2011; a carico della società A.S.D. Città delle Acque, l’ammenda di euro 200,00, aggiuntiva, rispetto a quelle, di cui ai deferimenti nn. 47 e 48 – 2010/2011.
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