COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 46. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. Dl CASTELLAMMARE DI STABIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.NA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.l.A. Dl TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO ROSSI (DESIGNATORE DEGLI ARBITRI DI CALCIO A CINQUE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DELLA CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODDICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 46. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. Dl CASTELLAMMARE DI STABIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.NA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.l.A. Dl TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO ROSSI (DESIGNATORE DEGLI ARBITRI DI CALCIO A CINQUE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DELLA CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODDICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4833/91, a carico dei tesserati indicati in epigrafe, per le motivazioni enunciate nell’atto di deferimento innanzi richiamato; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 2 maggio 2011 sono risultati presenti i deferiti, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, A.E. della Sezione A.l.A. di Castellammare di Stabia, sig.na Nunzia Ilaria Primicile, A.E. della Sezione A.l.A di Torre del Greco ed il sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri di calcio a cinque del Comitato Regionale Arbitri della Campania, assistiti dal difensore legale. avv. Maurizio Toscano. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento, proposto in proprio, ex artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, dai deferiti, nelle sue conclusioni ha chiesto, a carico dei deferiti, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli e sig.na Nunzia Ilaria Primicile, la sanzione dell'inibizione per giorni quaranta ed, a carico del deferito, sig. Mario Rossi, la sanzione dell’inibizione per mesi due. La C.D.T., valutata l’assoluta gravità dei fatti, contestati, sulla base di risultanze acclarate dalla Procura Federale, ai deferiti; tenuto conto dell’obiettiva, negativa valenza, sotto il profilo etico, morale e sportivo, degli addebiti (accertati, si ribadisce, dalla Procura Federale), a carico dei deferiti, tutti e tre incolpati – quale responsabilità primaria, ma non esclusiva – di “aver eluso di dire la verità in molti punti delle dichiarazioni rese al Collaboratore Federale”, come si rileva dalle motivazioni del deferimento, proposto a loro carico dal Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri; considerato che la circostanza innanzi richiamata si appalesa vieppiù grave, in ordine al deferito, sig. Mario Rossi, che non è solo un associato all’Associazione Italiana Arbitri, ma riveste la qualifica di dirigente arbitrale, ovvero di educatore e formatore dei direttori di gara; osservato che la qualifica di arbitro, a maggior ragione ancora quella di dirigente arbitrale, è tutelata in misura giustamente rigorosa dall’ordinamento sportivo, che doverosamente attribuisce ai relativi rapporti ufficiali e dichiarazioni la valenza di fonte privilegiata di prova; preso atto che ci si trova al cospetto, in via di assoluta eccezione, in senso negativo, di una “elusione di verità”, incompatibile con le funzioni espletate, nelle rispettive qualità, dai deferiti; tanto premesso, questa C.D.T. ha giudicato assolutamente incongrua la sanzione concordata., dichiarando, altresì, la propria incompetenza a decidere il prosieguo del merito del deferimento, rinviando alla riunione del 20.06.2011, previa rituale comunicazione alla Procura Federale e notifica ai deferiti di rinnovato atto di contestazione, dinanzi a questo stesso Organo dì Giustizia Sportiva, disponendo che esso sia formato da componenti che non abbiano partecipato alla riunione del 2 maggio 2011. P.Q.M. DELl BERA di rigettare la richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 C.G.S., così come formulata e concordata tra i deferiti, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, sig. na Nunzia Ilaria Primicile e sig. Mario Rossi ed il rappresentante della Procura Federale, avv. Alfredo Sorbo; di rinviare la decisione all'udienza del 20.06.2011, come specificato nella parte motiva, disponendo che il Collegio giudicante sia composto da membri, che non abbiano partecipato alla riunione del 2 maggio 2011.
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