COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare N. 45. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE SPATOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare N. 45. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE SPATOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 28 gennaio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 4 novembre 2010, protocollo 2670/136, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 14 marzo 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Vice Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri e del Sostituto Procuratore Federale, Prof. Giuseppe Catalano, delegato per l’inchiesta, che l'hanno rappresentata in udienza. I rappresentanti della Procura Federale, preso atto dell'assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni hanno chiesto, a carico del deferito, Sig. Giuseppe Spatola, la sanzione dell’inibizione per anni cinque. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Giuseppe Spatola, all'epoca dei fatti ha ricoperto, per l’esattezza dal 19 giugno 2002 al 13 gennaio 2006, la carica di amministratore unico della società F.C. Sporting Benevento S.r.l.; preso atto che, in ragione della carica, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel richiamato periodo dal 19 giugno 2002 al 13 gennaio 2006 (data, quest’ultima, della sentenza, del Giudice ordinario, dichiarativa del fallimento della società F.C. Sporting Benevento S.r.l.), il deferito, Sig. Giuseppe Spatola, ha svolto le funzioni gestionali nell’ambito societario; tenuto conto che si è, dunque, concretizzato un periodo eccedente quello biennale, antecedente il fallimento; rilevato che il Sig. Giuseppe Spatola, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il proprio comportamento, una cattiva gestione della società, come evidenziato nell’articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, questa C.D.T. ritiene adeguata quella chiesta dal Vice Procuratore Vicario, Avv. Alfredo Mesitieri, e dal Sostituto Procuratore Federale, Prof. Giuseppe Catalano, a maggior ragione tenuto conto delle innanzi rappresentate circostanze. Questa C.D.T., invero, giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabile della negativa vicenda debba essere considerato il deferito, Sig. Giuseppe Spatola, a carico del quale infligge la sanzione, che ritiene conforme alla gravità dell'infrazione, dell'inibizione per anni cinque. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuseppe Spatola, all'epoca dei fatti in esame amministratore unico della società F.C. Sporting Benevento S.r.l., la sanzione dell'inibizione per anni cinque.
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