COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 137. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA FUTSAL FEMMINILE ISEF / REAL SANNIO DONNE DEL 27.11.2010 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE A

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 137. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA FUTSAL FEMMINILE ISEF / REAL SANNIO DONNE DEL 27.11.2010 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE A La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 70 del 16.12.2010 del C.R. Campania, pag. 1224), con la quale é stata sanzionata la società reclamante con la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, con le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di euro 250,00, relativa alla seconda rinuncia. Al riguardo, questa C.D.T., sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva: la disamina degli aspetti documentali della vicenda, oltre che agli aspetti burocratici, deve insuperabilmente fare riferimento ed avere riguardo agli aspetti sostanziali e sportivi, come più volte, coerentemente, sottolineati da questa C.D.T., oltre che dal Giudice Sportivo Territoriale, nella sua qualità di organo di prima istanza. Nel merito della questione, non può non rilevarsi che, per una gara da disputare alle ore 19.00 a Cercola (in provincia di Napoli), la società reclamante medesima ha dichiarato – anche a voler considerare del tutto congrue e corrispondenti al vero le circostanze di fatto, di tempo e di spazio, come rappresentate dalla reclamante medesima – che, ancora alle ore 18.15, la sparuta comitiva della società Real Sannio Donne era a Telese Terme, ovvero a pochi chilometri dalla località di partenza ed a lunga distanza da quella di disputa della gara. Deve, altresì, sottolinearsi l’erronea indicazione (rilevata dal G.S.T.), nella fattura allegata dalla società reclamante, addirittura della data dell’intervento del soccorso stradale, qualificata dalla reclamante come mero errore di un “frettoloso dipendente” della ditta di soccorso, omettendo però di precisare che il documento è stato allegato, al proprio reclamo, dalla società reclamante, che ben avrebbe potuto avvedersi, prima di spedirlo, degli erronei elementi di tempo in esso indicati. Sotto il profilo sostanziale, deve ribadirsi il principio, da sempre costantemente osservato e rispettato dagli organi di giustizia sportiva, secondo il quale la società, che debba disputare una gara “fuori casa”, a maggior ragione se in località a lunga distanza da quella di sede della gara, debba adottare le giuste, doverose precauzioni, nel senso di una doverosa prudenza, anche sotto il profilo della prevenzione di eventi, o circostanze, che possano rendere problematica la partecipazione ad una gara ufficiale, nonché nel senso che debba provvedersi alla sostituzione del mezzo di trasporto, eventualmente “in panne”. Sotto tale aspetto, la stessa reclamante ha sottolineato, nel testo del suo atto d’impugnazione della delibera del Primo giudice, che, alla data della gara in esame, il suo organico di calcettiste era di solo sette atlete, delle quali una squalificata, il che avvalora, in modo inequivocabile, la non conformità, ai criteri organizzativi, della situazione contingente della società Real Sannio Donne. Prende atto che il C.R. Campania ha provveduto alla rettifica dell’ammenda per rinuncia (come prima e non come seconda rinuncia), a carico della società Real Sannio Donne, nonché dei punti di penalizzazione (uno e non due), mediante pubblicazione della relativa errata corrige sul C.U. n. 75 del 20.12.2010, alla pag. 1343. P.Q.M DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Real Sannio Donne; di disporre l’addebito, sul conto della società Real Sannio Donne, della tassa reclamo, non versata.
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