COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 138. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SP. MOSCHIANO – GARA SP. MOSCHIANO I ATL. MUNIANESE DEL 19.12.2010 – 3ª CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 138. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SP. MOSCHIANO – GARA SP. MOSCHIANO I ATL. MUNIANESE DEL 19.12.2010 – 3ª CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sp. Moschiano, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 15.01.2011, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale è stata formalizzata in data 5.01.2011, per cui il termine ultimo per la formalizzazione del reclamo era fissato al 12.01.2011. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sp. Moschiano.
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