COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 53. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ARTT. 1. COMMA 1, 5, COOMA 1, E 6, LETTERA D, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ARTT. 4, COMMA 2, 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 53. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ARTT. 1. COMMA 1, 5, COOMA 1, E 6, LETTERA D, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ARTT. 4, COMMA 2, 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 22 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi e del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 9 settembre 2010, protocollo 1305/1586, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 9 maggio 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Michele Nugnes, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro; a carico della società San Pio Mondragone, l’ammenda di euro 900,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Michele Nugnes, all'epoca dei fatti dirigente della società medesima, ha espresso, mediante dichiarazioni rese al giornalista Mario Fantaccione e riportate nel settimanale “Corriere del Pallone” nell’edizione del 20.04.2010, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’organizzazione federale e dei suoi organi territoriali, nonché di alcune società, attribuendo, peraltro, fatti con l’evidente finalità di mettere in dubbio l’imparzialità dei componenti degli organi federali innanzi citati, nel garantire il corretto svolgimento del Campionato Regionale di Promozione – girone “A”, organizzato dal C.R. Campania nella stagione sportiva 2009/2010, nonché delle società Barano, Isola di Procida e Vitulazio; rilevato che il Sig. Michele Nugnes, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinata dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Michele Nugnes e la società San Pio Mondragone, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi quattro, a carico del dirigente, sig. Michele Nugnes; l’ammenda di euro 500,00, a carico della società A.S.D. San Pio Mondragone. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Michele Nugnes, all'epoca dei fatti in esame dirigente della società A.S.D. San Pio Mondragone, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro; a carico della società A.S.D. San Pio Mondragone, l’ammenda di euro 500,00.
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