COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 52. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEI SIG. ANTONIO MUSTO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VILLA LITERNO): ARTT. 1. COMMA 1 E 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIÉTÀ A.S.D. VILLA LITERNO: RESPONSABILITÀ DIRETTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 52. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEI SIG. ANTONIO MUSTO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VILLA LITERNO): ARTT. 1. COMMA 1 E 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIÉTÀ A.S.D. VILLA LITERNO: RESPONSABILITÀ DIRETTA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 22 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, nonché del Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 21 giugno 2010, protocollo 9108/1434, a carico dei tesserati indicati in epigrafe, per le motivazioni enunciate nell’atto di deferimento innanzi richiamato; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 9 maggio 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig. Musto Antonio, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società Villa Literno, l'ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene che il deferimento sia fondato e, per l’effetto, debbano essere sanzionati gli incolpati. In particolare, ritiene questo Collegio che sussistano i relativi riscontri probatori. Deve precisarsi che la vicenda s’impernia sulle dichiarazioni rese dal sig. Musto Antonio, mai smentite, pubblicate anche sul sito ufficiale della società A.S.D. Villa Literno, obiettivamente lesive dell’arbitro della gara Villa Literno – Sporting Qualiano del 21.03.2010, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, nonché dell’intera classe arbitrale. Non può non rilevarsi che i deferiti, sebbene ritualmente convocati, non hanno presenziato all’udienza, né hanno addotto giustificazioni. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. ritiene congruo e conforme alla valutazione delle circostanze, sulla base delle risultanze degli accertamenti, infliggere al sig. Musto Antonio, nelle sua qualità di presidente della società Villa Literno, l’inibizione per mesi due, ed alla società Villa Literno l’ammenda di euro 200,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Musto Antonio, all'epoca dei fatti presidente della società Villa Literno, la sanzione dell'inibizione per mesi due e l’ammenda di euro 200,00 a carico della società Villa Literno.
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