COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE I COMP. MARIGLIANESE DELL’8.05.2011 – 1ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE I COMP. MARIGLIANESE DELL’8.05.2011 – 1ª CAT. La C.D.T., letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare a carico del calciatore Gaetano Bracale, sanzione pubblicata sul C.U. n. 124 del 12.05.2011 del C.R. Campania, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto dalla società Sangennarese in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo, o essere depositati, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio dei motivi di reclamo anche all'eventuale controparte. Il reclamo in esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle ultime quattro giornate, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 19.05.2011 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 23.05.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Sangennarese.
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