COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 12 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EPISCOPIO 2008 – GARA EPISCOPIO 2008 / FORINESE DEL 16.04.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 12 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EPISCOPIO 2008 – GARA EPISCOPIO 2008 / FORINESE DEL 16.04.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara, nonché avverso la squalifica per anni due e mesi sei a carico del calciatore Di Somma Alessandro, sanzioni pubblicate sul C.U. n. 112 del 21.04.2011 del C.R. Campania, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto dalla società Episcopio in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Il e di calcio a Cinque - Maschili e Femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio 2011 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, o essere depositati, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio all'eventuale controparte Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 28.04.2011 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 9.05.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Episcopio 2008.
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