COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Virtus Scicli (Rg) avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della Gara Campionato Calcio 5 Regionale: Virtus Scicli/Olimpia dell’08/02/2011 – Comunicato Ufficiale 260 del 12/01/2011-Calcio a 5 C.U. 35 Procedimento 164/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Virtus Scicli (Rg) avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della Gara Campionato Calcio 5 Regionale: Virtus Scicli/Olimpia dell’08/02/2011 – Comunicato Ufficiale 260 del 12/01/2011-Calcio a 5 C.U. 35 Procedimento 164/A Con appello ritualmente proposto si oppone, la società interessata, ai provvedimenti disciplinari statuiti dal Giudice di primo esame, sulla base delle risultanze degli atti di gara; deduce la ricorrente che una insufficiente conduzione della gara ha dato adito a contestazioni da parte di entrambe le squadre; si dilunga, la ricorrente, su una propria versione degli accadimenti, rappresentando stati di emotività di tesserati nonché degli arbitri, ritenendo paradossale la contemporanea aggressività di n. 10 soggetti, intenti a colpire con violenza il Direttore di Gara; reputa contrastanti, tra di loro, i due rapporti dei Direttori di Gara i quali, pure assistendo ai medesimi fatti, riportano circostanze differenti; chiede la revoca, annullamento o la modifica, con qualsiasi statuizione, delle sanzioni impugnate. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, sentito il rappresentante della ricorrente all’udienza dibattimentale del giorno 01 Febbraio 2011, osserva: preliminarmente la stessa società ricorrente riconosce ed addebita i fatti contestati esclusivamente ai propri tesserati sigg.ri Chiaramonte Giovanni e Palumbo Giuseppe. Va precisato ed asserito che i rapporti di gara non godono di privilegio di prova, ma forniscono e costituiscono piena prova su tutto quanto in essi riportato; ed ancora l’art.19 comma 4 lett. d) del C.G.S. non prevede una sanzione quantificata, ma una sanzione minima di base, salvo circostanze aggravanti o attenuanti, con la previsione di un provvedimento a tempo determinato. Nel merito, non può non sottolinearsi ed evidenziarsi la assoluta gravità di quanto posto in essere dai sostenitori e tesserati della odierna ricorrente, le cui modalità di esecuzione e relative conseguenze, non trovano qualsivoglia collocazione in un contesto sportivo. Le sanzioni impugnate, ognuna nella propria specificità, vanno confermate nella loro statuizione perché proprio attinenti al principio della responsabilità personale. Così osservando, si ritiene di determinare specificatamente il proprio deliberato, come in dispositivo. DELIBERA Di confermare la squalifica del campo di gioco della società A.S.D. Virtus Scicli; di confermare integralmente i provvedimenti a carico dei sigg.ri Chiaramonte Giovanni e Palumbo Giuseppe (entrambi A.S.D. Virtus Scicli): di confermare le squalifiche a carico dei calciatori Gravina Salvatore, Occhipinti Salvatore, Aprile Marco, Comitini Danilo, Mugliarisi Danilo, Terranova Giuseppe, Tidona Vincenzo, Virgadaula Salvatore (tutti tesserati per la società A.S.D. Virtus Scicli), annullando per questi ultimi otto calciatori la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Per l’effetto non si addebita tassa.
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