COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pro Calcio Ficarazzi (Pa) avverso inibizione al 31/03/2011 dei dirigenti Monteleone Benedetto, Monteleone Vincenzo, Monteleone Giovanni – Gara Allievi Regionali/F: Atletico Bagheria/Pro Calcio Ficarazzi dell’08/01/2011 – Comunicato Ufficiale 259 SGS dell’11/01/2011 Procedimento 163/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pro Calcio Ficarazzi (Pa) avverso inibizione al 31/03/2011 dei dirigenti Monteleone Benedetto, Monteleone Vincenzo, Monteleone Giovanni – Gara Allievi Regionali/F: Atletico Bagheria/Pro Calcio Ficarazzi dell’08/01/2011 – Comunicato Ufficiale 259 SGS dell’11/01/2011 Procedimento 163/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in merito alla sanzione inflitta in primo grado ai dirigenti in epigrafe indicati e con il quale ne chiede la riforma “in melius”, nonché l’audizione in corso di udienza dibattimentale, sostenendo che i fatti contestati sono avvenuti in maniera diversa da quella riportata sul referto di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, convocata la società appellante all’udienza dibattimentale dell’01/02/2011 nel corso della quale il legale rappresentante della società ha ribadito quanto già esposto in maniera esauriente nelle proprie difese, osserva: i comportamenti descritti e addebitati ai dirigenti sono chiari e certamente posti in essere, ma gli stessi possono essere determinati come da dispositivo, tenuto conto che non hanno provocato conseguenze di alcun tipo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare sino al 13/03/2011 la inibizione a carico dei dirigenti Monteleone Benedetto, Monteleone Vincenzo, Monteleone Giovanni (Pro Calcio Ficarazzi). Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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