COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Valle del Mela (Me) – avverso squalifica calciatore Filorimo Walter per 3 gare – Gara 1° Ctg Play Off: Valle del Mela/Riviera dello Stretto del 08/05/2011- Comunicato Ufficiale 470 LND del 12/05/2011 Procedimento 340/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Valle del Mela (Me) – avverso squalifica calciatore Filorimo Walter per 3 gare - Gara 1° Ctg Play Off: Valle del Mela/Riviera dello Stretto del 08/05/2011- Comunicato Ufficiale 470 LND del 12/05/2011 Procedimento 340/A Ricorre ritualmente, avverso il provvedimento a margine riportato, la società ASD Valle del Mela e ne chiede una riduzione. Sostiene la ricorrente che la sanzione adottata dal Giudice di primo esame è sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti tenuto conto che le rimostranze del calciatore Filorimo Walter si sono limitate ad un semplice rimprovero verbale nei confronti del calciatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti di gara, osserva che quanto sostenuto dalla ricorrente nelle proprie memorie di difesa è destituito di ogni fondamento ed è contrario a quanto riportato dal Direttore di gara nel rapporto che, per consolidata giurisprudenza, gode di fede privilegiata. L’Arbitro descrive in maniera chiara e senza dubbio alcuno che la condotta posta in essere dal calciatore Filorimo Walter è stata certamente censurabile, pertanto questa Decidente ritiene equo quanto statuito dal Giudice di primo esame e non meritevole di alcuna riduzione. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto dalla società Valle del Mela e, per l’effetto, di addebitare la tassa di € 130,00 non versata
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