F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO SANTORO (calciatore tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti e nella stagione sportiva 2010/2011 per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), RAFFAELE TRINCHERA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), CARLO CONTI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), ANGELO ORTU (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), ANGELO CONTI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente con poteri di rappresentanza legale della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Villacidrese Calcio Srl) e delle Società ASD POL. VIGOR PERCONTI e VILLACIDRESE CALCIO Srl (nota n. 7743/48pf10-11/SP/blp del 18.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO SANTORO (calciatore tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti e nella stagione sportiva 2010/2011 per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), RAFFAELE TRINCHERA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), CARLO CONTI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), ANGELO ORTU (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), ANGELO CONTI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente con poteri di rappresentanza legale della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Villacidrese Calcio Srl) e delle Società ASD POL. VIGOR PERCONTI e VILLACIDRESE CALCIO Srl (nota n. 7743/48pf10-11/SP/blp del 18.4.2011). Con atto del 18.4.2011, la Procura Federale ha deferito: 1) il Sig. SANTORO Domenico, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 per la ASD Pol. Vigor Perconti, e nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società Villacidrese Calcio Srl; 2) il Sig. TRINCHERA Raffele, all’epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente accompagnatore, per la Società ASD Pol. Vigor Perconti; 3) il Sig. CONTI Carlo, all’epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente accompagnatore, per la Società ASD Pol. Vigor Perconti; 4) il Sig. ORTU Angelo, all’epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente accompagnatore, per la Società Villacidrese Calcio Srl; 5) il Sig. CONTI Angelo, all’epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente con poteri di rappresentanza legale, per la Società ASD Pol. Vigor Perconti; 6) il Sig. MARROCU Siro, all’epoca dei fatti, Presidente della Società Villacidrese Calcio Srl; 7) la società ASD Pol. Vigor Perconti; 8) la Società Villacidrese Calcio Srl; per rispondere: il primo, della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, e dell’art. 40, co. 3, NOIF, per i comportamenti posti in essere in occasione del tesseramento riferito alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare dell’obbligo di ottenere la prescritta deroga federale in quanto residente il proprio nucleo familiare in altra Regione; della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, CGS in relazione all’art. 40, co. 3 e 3 bis, NOIF, per avere disputato nelle file della ASD Pol Vigor Perconti e della Società Villacidrese calcio Srl, rispettivamente nella stagione agonistica 2009/2010 e 2010/2011, numerose gare del campionato regionale giovanissimi e del campionato nazionale allievi senza essere in possesso del regolare tesseramento; nonché della violazione dell’art. 1, co. 3, CGS perché, regolarmente convocato dall’Ufficio, non si è presentato senza giustificato motivo; il secondo ed il terzo, nella loro qualità di Dirigenti accompagnatori della ASD Pol. Vigor Perconti, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, CGS, in relazione agli artt. 39, 40 e 66, co. 4, NOIF per avere attestato sulle distinte di gara in occasione degli incontri disputati nel campionato giovanissimi “elite”, stagione agonistica 2009/2010, la regolarità della posizione di tesseramento del giovane calciatore Domenico Santoro; il quarto, nella sua qualità di Dirigente accompagnatori della Società Villacidrese Calcio S.r.l., della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, CGS, in relazione agli artt. 39, 40 e 66, co. 4, NOIF per avere attestato sulle distinte di gara in occasione degli incontri disputati nel campionato allievi nazionali, stagione agonistica 2010/2011, la regolarità della posizione di tesseramento del giovane calciatore Domenico Santoro; il quinto, nella sua qualità di dirigente con poteri di legale rappresentanza della ASD Pol. Vigor Perconti, della violazione dell’art. 1, co. 1, e art. 10, co. 2, CGS, e art. 40, co. 3 e 3 bis, NOIF per aver sottoscritto, per la stagione 2009/2010, la richiesta di tesseramento del calciatore Domenico Santoro in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale; il sesto, nella sua qualità di Presidente della Società Villacidrese Calcio Srl, della violazione dell’art. 1, co. 1, e art. 10, co. 2, CGS, e art. 40, co. 3 e 3 bis, NOIF per aver richiesto il tesseramento senza produrre la necessaria documentazione finalizzata ad ottenere la prescritta deroga federale; la settima e l’ottava, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva, per quanto contestato ai rispettivi dirigenti e tesserati. Alla riunione del 12.5.2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento richiedendo infliggersi le seguenti sanzioni: 1) per il Sig. SANTORO Domenico, la squalifica per mesi 2 (due); 2) per il Sig. il Sig. TRINCHERA Raffele ed il Sig. CONTI Carlo, l’inibizione per anni 2 (due) ciascuno; 3) per il Sig. ORTU Angelo, l’inibizione per anni 2 (due); 4) per il Sig. CONTI Angelo, l’inibizione per mesi 6 (sei); 5) per il Sig. MARROCU Siro, l’inibizione per mesi 6 (sei); 6) per la società ASD Pol. Vigor Perconti l’ammenda di € 4.000,00 e punti 15 (quindici) di penalizzazione da scontarsi nel campionato giovanissimi elite; 7) per la Società Villacidrese Calcio Srl l’ammenda di € 4.500,00 e punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi nazionali; Dei deferiti sono comparsi i soli Sigg.ri Angelo e Carlo Conti, la Società Pol. Vigor Perconti e il sig. Domenico Santoro, i quali hanno respinto qualsiasi addebito, invocando la buona fede, ed hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di sanzioni nel minimo edittale o comunque graduate in ragione dei comportamenti posti in essere. La Commissione, rilevata la omessa acquisizione delle distinte di gara alle quali la Procura Federale ha fatto riferimento nell’atto di incolpazione, ha rinviato alla riunione del 26.5.2011 per detto incombente. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La vicenda trae origine dalla nota, datata 6.7.2010, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha richiesto alla Procura Federale accertamenti in merito alla conformità alle norme federali del tesseramento, avvenuto in data 22.12.2009, del Sig. Domenico Santoro per la ASD Vigor Perconti, precedentemente svincolatosi dalla Società Lucera Calcio. Detto tesseramento, avente peraltro natura pluriennale, non risultava però conforme alle norme federali sia perché non veritiera la circostanza, attestata nella richiesta n. 111705 del 22.12.2009, sottoscritta anche dai genitori del minore, che la residenza dell’intero nucleo familiare si era trasferita a Roma, sia perché la Società aveva omesso di richiedere la deroga prescritta dall’art. 40, co. 3 bis, NOIF. Sta di fatto che, comunque, la ASD Vigor Perconti si è avvalsa delle prestazioni del calciatore in numerose gare disputate nel campionato giovanissimi “elite”, le cui relative distinte sono state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori, Sigg.ri Trinchera e Conti Carlo. Identica situazione si è verificata nella stagione sportiva successiva, 2010/2011, nella quale il giovane – pur mantenendo la residenza nel Comune di Lesina (FG) – è stato protagonista di un tentativo di tesseramento per la Società Villacidrese Calcio Srl, a seguito di variazione n. 1002G2947 del 25.9.2010, successivamente sospeso da parte della Lega PRO che, in data 11.11.2010, ha effettuato la relativa comunicazione alla Società, a causa della mancata acquisizione della documentazione attestante la residenza del calciatore e dell’intero nucleo familiare dello stesso. Nonostante le denunciate e ben conosciute irregolarità, la Villacidrese – che, per quanto chiarito il 12.11.2010 dal Segretario del SGS, non aveva mai richiesto né era stato concesso alcun tesseramento in deroga – avrebbe comunque utilizzato il giovane in 7 gare del campionato allievi nazionali, le cui relative distinte sono state sottoscritte dal dirigente accompagnatore, Sig. Ortu. Le indagini effettuate e le emergenze istruttorie hanno consentito di accertare la fondatezza degli addebiti. Ancora una volta, questa Commissione chiarisce che la invocata ignoranza delle norme federali, il manifesto disinteresse per le vicende anagrafiche degli infrasedicenni utilizzati in ambito sportivo e l’attribuzione di presunte responsabilità ai competenti uffici federali, doglianze ricorrenti negli illeciti per cui oggi si procede, non esonerano i legali rappresentanti delle Società dalle responsabilità legate ai tesseramenti dei minori, in ragione dell’appartenenza degli stessi all’ordinamento federale ed al ruolo apicale rivestito che impone la conoscenza ed il rispetto delle regole contenute nelle Carte federali. Passando al merito della vicenda, si rileva che l’irregolarità alla quale tutti i soggetti deferiti hanno inteso informare il tesseramento e l’utilizzo del calciatore trova preciso riscontro anche nelle richieste effettuate dagli organi federali, mai riscontrate dai diretti interessati, che hanno pacificamente posto in essere comportamenti contrari alla lettera dell’art. 40, co. 3, NOIF, ed alle altre norme contestate, così come modificato dal CU n. 157/A del 17.6.2009, che subordina l’autorizzazione al tesseramento al comprovato rispetto di specifici requisiti temporali e geografici o, alternativamente, al fine di ottenere la deroga prevista, alla produzione di specifici documenti. L’assenza di malafede o la circostanza che i competenti uffici non abbiano sollevato tempestivamente questioni sul tesseramento del giovane Santoro, per come dichiarato dal Sig. Conti Angelo nel corso della riunione, da un lato, non esclude l’antigiuridicità del contegno posto in essere, conformemente alla giurisprudenza formatasi nel tempo, dall’altro, non esime chi ha agito dall’uniformarsi alle regole, obbligo che trova il suo presupposto logico giuridico nel rispetto dell’art. 1 CGS che impone ai tesserati l’adozione di comportamenti leali, corretti e probi. Tale principio informatore consente una copertura di fattispecie assistite Risulta altresì provato che il calciatore, in vigenza di tesseramento, abbia partecipato a numerose gare con le rispettive Società nel corso delle due stagioni sportive, con ciò facendo sorgere la responsabilità anche dei Sigg.ri Trinchera e Conti Carlo, da una parte, ed Ortu, dall’altra, che, nella qualità di dirigenti accompagnatori, rispettivamente, della ASD Vigor Perconti e della Villacidrese Srl, hanno sottoscritto le distinte di gioco, sebbene la responsabilità degli stessi debba essere graduata in ragione della reiterazione del comportamento illecito (il Sig. Conti Carlo risulta difatti aver sottoscritto una sola distinta di gara mentre il Sig. Trinchera ben 14 ed il Sig. Ortu 6). Relativamente alla quantificazione e graduazione delle sanzioni, questa Commissione ritiene determinanti il ruolo rivestito ed il comportamento adottato nel tempo da tutti i deferiti, ed in particolar modo dai legali rappresentanti delle Società – alcuni dei quali (Conti Angelo, che ha peraltro sottoscritto la richiesta di tesseramento) si sono detti ignari delle norme federali ed altri (Marrocu S.) che hanno impiegato il calciatore nonostante fossero a conoscenza di cause ostative al suo utilizzo – e dal giovane Santoro, anche per l’inosservanza di specifiche norme poste a tutela dell’attività di accertamento degli illeciti, integrante la violazione dell’obbligo imposto dall’art. 1, co. 3, CGS. Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta ed oggettiva delle Società, graduata in ragione della categoria di appartenenza delle stesse all’epoca dei fatti. La natura ed il numero degli addebiti, la presenza di minori coinvolti ed il protratto utilizzo in competizioni ufficiali determina l’accoglimento delle richieste della Procura Federale da graduarsi come chiarito. P.Q.M. Infligge ai Sigg.ri Conti Angelo e Marrocu Siro la inibizione sino al 31.8.2012, al Sig. Trinchera la inibizione sino al 30.4.2012, al Sig. Conti Carlo la inibizione sino al 31.10.2011, al Sig. Ortu Angelo la inibizione sino al 31.12.2011, al Sig. Santoro Domenico la squalifica per giornate 8 (otto) in gare ufficiali, alla Soc. ASD Pol. Vigor Perconti l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Elite nella stagione sportiva 2011/2012 ed alla Soc. Villacidrese Calcio Srl l’ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) e la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nel Campionato Allievi Nazionali nella stagione sportiva 2011/2012.
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