F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (479) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MARMORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. SIMONE CIOCCOLONI (dirigente), INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria – CU n. 117 del 15.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (479) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MARMORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. SIMONE CIOCCOLONI (dirigente), INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria - CU n. 117 del 15.4.2011). La Procura Federale con atto del 15 marzo 2011 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria la società ASD Marmore Calcio perché nel campionato di competenza di Seconda Categoria aveva utilizzato in undici gare ufficiali il calciatore Fabrizio Piemontese, che si trovava in posizione irregolare per non aver scontato una giornata di squalifica, che gli era stata comminata in epoca precedente le suddette gare. Contestualmente alla società, venivano deferiti il calciatore Fabrizio Piemontese, nonché il dirigente accompagnatore della squadra sig. Simone Cioccoloni, che aveva sottoscritto le distinte di tali gare, così attestando che tutti i calciatori e quindi anche il Piemontese erano regolarmente tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 15 aprile 2011, resa nel contraddittorio delle parti, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, applicava al calciatore Fabrizio Piemontese la squalifica di anni due, al dirigente Simone Cioccoloni la inibizione di anni due, alla società la penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e l’ammenda di € 700,00. Avverso siffatta decisione propone ricorso la società ASD Marmore Calcio limitatamente alla squalifica del dirigente Cioccoloni, di cui ne chiede la riduzione per avere il Cioccoloni agito in buona fede, ignorando la posizione irregolare del calciatore. Alla udienza odierna la Procura ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la ricorrente, assistita dal proprio difensore, ne ha chiesto l’accoglimento. La Commissione osserva quanto segue. Si legge nella parte motiva della decisione impugnata che la sanzione del Cioccoloni è stata inflitta avuto riferimento all’art. 10 commi 8 e 9 CGS e, più in particolare, al comma 9 del medesimo articolo, che prevede per i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci delle stesse la inibizione o la squalifica per un periodo non inferiore a due anni se riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6. Tali fatti consistono nella violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, che costituisce illecito disciplinare, che si concretizza attraverso il compimento di atti finalizzati ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari. L’ultimo inciso di detto comma, che le sanzioni dei commi 8 e 9 si applicano qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi, si riferisce alle fattispecie sopra indicate, rispetto alle quali quella dedotta nel presente procedimento è di ben diversa natura, neppure in astratto assimilabile alle precedenti. La sanzione da infliggere al dirigente di che trattasi va pertanto ricondotta nell’ambito dell’art. 19 comma primo inciso H CGS, da applicarsi in via equitativa, il che comporta una sensibile riduzione della pena inflitta. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, a parziale modifica della decisione impugnata, riduce la inibizione del sig. Simone Cioccoloni sino al 31 agosto 2011. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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