F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (486) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FCD SAN GIUSEPPE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ANTONIO MARCHETTI (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ANTONIO COSTANTINO (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 13 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 42 del 20.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (486) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FCD SAN GIUSEPPE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ANTONIO MARCHETTI (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ANTONIO COSTANTINO (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 13 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 42 del 20.4.2011). La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, con decisione resa il 20 aprile 2011 nel contraddittorio delle parti, accoglieva il deferimento della Procura Federale datato 28 marzo 2011 ed infliggeva al calciatore Antonio Costantino, tesserato per la società FCD San Giuseppe Calcio, la squalifica per mesi due, al sig. Antonio Marchetti, dirigente della società FCD San Giuseppe Calcio, la inibizione di anni uno, alla società FCD San Giuseppe Calcio la penalizzazione di 13 punti nella classifica della stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 500,00. Era accaduto che la predetta società aveva utilizzato in altrettante gare del campionato Allievi Regionali il calciatore di cui sopra, che si trovava in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica di una gara effettiva, che gli era stata comminata nella pregressa stagione sportiva 2009/2010 quando egli militava in altra società, denominata Fontana Audax. Unitamente al calciatore Costantino, venivano deferiti il dirigente accompagnatore della squadra Marchetti in quanto aveva sottoscritto le distinte delle gare oggetto del deferimento attestando che tutti i calciatori ivi utilizzati e quindi anche il Costantino vi partecipavano sotto la responsabilità della società che li impiegava, nonché la società FCD San Giuseppe Calcio per la responsabilità oggettiva. Avverso siffatta decisione insorge con ricorso del 29 aprile 2011 la società deferita, la quale chiede l’annullamento e/o la revoca delle sanzioni, ovvero in subordine la loro riduzione in forza dei seguenti motivi: 1°) insussistenza della violazione in quanto il Costantino aveva cambiato società in costanza di squalifica ai sensi dell’art. 22 CGS; 2°) altrettanta insussistenza della stessa violazione in quanto la squalifica non doveva essere scontata nel campionato Allievi, bensì ai sensi del richiamato art. 22 comma 6 CGS in quello della prima squadra della società FCD San Giuseppe Calcio (Terza Categoria) ed era stata in effetti scontata perché il calciatore non aveva disputato la prima gara di tale campionato risalente al 12 settembre 2010, con conseguente sua regolare partecipazione a tutte le successive gare oggetto del deferimento; 3°) abnormità delle sanzioni irrogate, essendo stato applicato una sorta di automatismo sanzionatorio pari al punto di penalizzazione per ogni gara irregolare, che non è previsto dalla normativa vigente e che peraltro non ha tenuto conto dell’errore scusabile nel quale era incorsa la società deferita, che non si era accorta della squalifica del calciatore, maturata in altra stagione sportiva e per altra società; 4°) errata applicazione al caso di specie dell’art. 10 comma 9 CGS, che si riferisce a fattispecie diversa da quella dedotta nel deferimento. Deduce la società ricorrente di aver mantenuto nel corso della sua pluriennale attività uno specchiato comportamento disciplinare e che la presente sanzione, ove fosse confermata, le provocherebbe l’ingiusto danno di non poter partecipare ai campionati regionali afferenti la prossima stagione. All’udienza odierna sono comparsi la Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e l’integrale conferma della decisione impugnata, nonché la società deferita, la quale, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. La Commissione osserva quanto segue. La tesi della ricorrente che la squalifica del calciatore Costantino non doveva essere scontata nel campionato Allievi Regionali di competenza della squadra nella quale egli militava, bensì in quella della prima squadra (Terza Categoria) in quanto l’atleta aveva cambiato società in costanza di squalifica, non appare fondata. A tale campionato il calciatore, che nato il 14 marzo 1995 all’epoca dei fatti aveva da poco compiuto i 15 anni, non avrebbe potuto comunque partecipare se non previa autorizzazione del Comitato Regionale LND territorialmente competente, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 34 comma 3 NOIF, che non risulta essere stata richiesta nel caso in esame. Pertanto non avendo regolarmente espiato la sanzione subita al termine della stagione 2009/2010 per non aver disputato (o comunque potuto disputare) dopo la squalifica la prima gara del campionato di Terza categoria, il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato Allievi Regionali, come in effetti non è avvenuto. Sicchè il calciatore Costantino ha irregolarmente partecipato a tutte le gare oggetto del deferimento. L’ulteriore tesi della ricorrente che la mancata conoscenza da parte della società della squalifica del calciatore sarebbe frutto di errore scusabile non appare parimenti fondata. Il provvedimento sanzionatorio a carico del calciatore, maturato nel corso della passata stagione sportiva e più precisamente nelle finali regionali dal calciatore disputate per altra società, era stato pubblicato, per ammissione della stessa ricorrente, sul C.U. Comitato Regionale Emilia Romagna n. 48 del 3 giugno 2010 e doveva pertanto ritenersi conosciuto con presunzione assoluta da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 2 comma 3 CGS, con conseguente insussistenza dell’attenuante invocata dalla ricorrente medesima. Tuttavia il ricorso e per altro aspetto fondato e suscettibile di parziale accoglimento. Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che non sia in ogni caso applicabile il criterio dell’automatismo nel senso richiamato dalla ricorrente e che la pena debba essere equitativamente graduata in relazione alla entità della violazione commessa. Inoltre le sanzioni che appare giusto irrogare nelle ipotesi delle violazioni contestate alla società ricorrente non vanno ricercate nell’ambito dell’art. 10 commi 6, 8 e 9 CGS, che peraltro non appare applicato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, bensì nell’ambito degli artt. 18 e 19 CGS, da comminarsi in via equitativa. Il richiamo alla suddetta disciplina ed all’applicazione equitativa della stessa, in una alla particolarità del caso dedotto nel Deferimento, inducono questa Commissione all’accoglimento del ricorso ed alla conseguente riduzione delle pene. Aggiungasi per completezza di esposizione che il richiamo fatto dalla ricorrente nella discussione orale alla decisione di recente assunta da questa Commissione in merito alla violazione ascritta alla società Lupa Frascati di revoca della penalizzazione dei punti in classifica sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, non appare conferente, atteso che si era trattato di un caso di assoluta particolarità, nel quale la società deferita aveva tesserato ed utilizzato un calciatore che, come tale, era risultato libero da vincolo, ma che in realtà ricopriva la carica di dirigente di altra società, peraltro di settore giovanile e scolastico, configurandosi così nella stessa società deferita l’assoluta mancanza di colpa, stante l’oggettiva impossibilità di accertare tale status. P.Q.M. accoglie il ricorso e per l’effetto a parziale modifica delle sanzioni irrogate infligge: alla società FCD San Giuseppe Calcio la penalizzazione di 5 (cinque) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato Allievi Regionali della prossima stagione sportiva 2011/2012; al dirigente sig. Antonio Marchetti l’inibizione di mesi 2 (due) ed alla società FCD San Giuseppe Calcio l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Nulla per la tassa non versata.
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