F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011 (487) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI ACILIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 133 del 21.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 26.05.2011
(487) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI ACILIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Lazio ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la Società ASD Città di Acilia ha chiesto di rivedere la posizione sanzionatoria della stessa, riducendo se non eliminando la sanzione irrogata. In data odierna è comparso per la ricorrente il Vice Presidente Alessandro Priori e per la Procura federale l’avv. Alessandro Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che:
il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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