F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (433) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: URBANO CAIRO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Torino FC Spa) E DELLA SOCIETÁ TORINO FC Spa ▪ (nota n. 7437/944pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (433) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: URBANO CAIRO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Torino FC Spa) E DELLA SOCIETÁ TORINO FC Spa ▪ (nota n. 7437/944pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). Il deferimento Con provvedimento del 11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Urbano Cairo, Presidente e Legale rappresentante della Società Torino FC Spa, nonché la Società Torino FC Spa per rispondere: il Cairo della violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 dovuti a suoi tesserati; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il segretario generale del Torino, Sig. Pantaleo Longo, il quale, in sintesi, ha affermato che gli errati pagamenti, oggetto del deferimento, riguardano piccole somme - circa € 25.000,00 dovute ai massaggiatori della squadra - che, per un errore informatico, sono effettivamente transitate da conto corrente diverso da quello dedicato. E' altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Urbano Cairo: € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda; ▪ per la Società Torino FC Spa: € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda. I motivi della decisione Il deferimento risulta fondato. Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC, così come rilevato dai controlli della società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Figc - che la Società Torino FC Spa e, per essa, il suo su citato dirigente, ha provveduto al pagamento di alcuni propri tesserati utilizzando bonifici bancari addebitati su un conto corrente differente da quello indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò dunque in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 85, lettera B), paragrafo VI) NOIF che non prevede altro mezzo di pagamento del bonifico bancario con utilizzo di conto corrente dedicato. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dai deferiti, che tali pagamenti “anomali” sarebbero avvenuti eccezionalmente solo per piccole somme, rispetto al monte stipendi pagati, e per un mero errore informatico. Le suddette circostanze giustificano tuttavia l’applicazione di sanzioni attenuate. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità del deferito Sig. Urbano Cairo, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera equo infliggere al Sig. Urbano Cairo l'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), alla Società Torino FC Spa la sanzione € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento).
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