F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011 (473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7886/1119pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). (436) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7438/943pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 27.05.2011
(473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7886/1119pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).
(436) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7438/943pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).
Con provvedimento dell’11 aprile 2011, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Foti Pasquale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore della Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. VI), NOIF “per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio e agosto 2010”. Deferiva altresì avanti questa Commissione la Reggina Calcio Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Con successivo provvedimento del 21 aprile 2011, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Foti Pasquale e la Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B), par. VI), NOIF “per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010”. Deferiva altresì avanti questa Commissione la Reggina Calcio Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. I deferiti hanno presentato memorie difensive contestando gli addebiti, quanto al primo deferimento, sul rilievo che, il calciatore Pablo Alvarez, a cui si riferisce il pagamento effettuato in modalità irregolare, ha disputato la stagione sportiva 2009 – 2010 all’estero, per cui non possedeva un conto corrente bancario in Italia ove poter accreditare il bonifico bancario relativo ai pagamenti in suo favore; quanto al secondo deferimento, sul rilievo che l’art. 85 violato non prevede alcuna sanzione tanto che è stata contestata la generica violazione dell’art. 1 CGS, non applicabile alla fattispecie contestata, in quanto il pagamento effettuato attraverso il conto corrente a mezzo assegno circolare invece che bonifico a soggetto non titolare di conto corrente non costituirebbe comportamento sleale sanzionabile. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la riunione dei due deferimenti, concludendo per il loro accoglimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per ciascuno dei deferiti. E’ altresì comparso il difensore dei deferiti che si è riportato alle memorie depositate nei termini e ha concluso per il proscioglimento e in subordine l’applicazione di una sanzione minima. .
I motivi della decisione
La Commissione, riuniti i due procedimenti, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Entrambi i procedimenti traggono origine dagli accertamenti esperiti, su incarico della Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa. Quanto al primo deferimento l’indagine riguarda al bimestre luglio – agosto 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Pablo Alvarez per le mensilità di luglio e agosto 2010 mediante assegno circolare, addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali l’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF sarebbe inapplicabile al caso di specie, essendo il tesserato interessato al pagamento in questione residente all’estero per essere stato temporaneamente trasferito presso una Società straniera. Infatti, la Società aveva comunque l’onere di farsi indicare dal tesserato gli estremi di un conto corrente bancario nel quale poter bonificare gli emolumenti allo stesso dovuti, in conformità ai sistemi di pagamento imposti dalla normativa federale. Quanto al secondo deferimento gli accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010 attraverso bonifici bancari utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali la condotta contestata non sarebbe sanzionabile in quanto l’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF non prevede sanzioni, in quanto la stessa violazione di una norma federale posta a tutela e garanzia della correttezza dei pagamenti degli emolumenti ai tesserati, costituisce comportamento contrario ai principi generali di cui all’art. 1 comma 1 CGS. Delle violazioni contestate dovranno rispondere entrambi i deferiti, Foti Pasquale e Reggina Calcio Spa in quanto alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M.
la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) ciascuno nei confronti del Sig. Foti Pasquale e della Reggina Calcio Spa.
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