COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – del Sig. MALVONE Aurelio, Presidente della Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., per la violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. per non aver ottemperato: 1. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 60 del 6/10/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. CHIAFFITELLA Davide; 2. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 73 dell’8/11/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. AGOSTO Giuseppe; 3. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 73 dell’8/11/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. CIANO Maurizio; – alla Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. la violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - del Sig. MALVONE Aurelio, Presidente della Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., per la violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. per non aver ottemperato: 1. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 60 del 6/10/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. CHIAFFITELLA Davide; 2. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 73 dell’8/11/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. AGOSTO Giuseppe; 3. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 73 dell’8/11/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. CIANO Maurizio; - alla Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. la violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Con tre distinte note del 29.03.11 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. MALVONE Aurelio, nella sua qualità di Presidente della Società Morro D’Oro Calcio S.R.L., nonché la stessa Società Morro D’Oro Calcio S.R.L.. Con raccomandate a.r. del 12.04.11 la Commissione Disciplinare ha notificato tre distinti atti di contestazione ai soggetti deferiti della violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma 2, C.G.S., informando gli stessi che l’esame dei deferimenti sarebbe avvenuto il giorno 2.5.11, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie difensive, istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla detta udienza era presente il Rappresentante della Procura Avv. Raffaele Teodoro, mentre nessuno dei soggetti deferiti è comparso, né ha fatto pervenire scritti difensivi. Rilevata la regolarità della notificazione degli avvisi, preliminarmente, la Commissione ha disposto la riunione dei tre procedimenti, per ragioni di economia processuale. La Commissione, successivamente, ha invitato il rappresentante della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento a carico del Presidente e della stessa Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L.. All’esito, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - alla Soc. Morro D’Oro Calcio S.R.L., in ragione della continuazione tra le condotte, punti 5 (cinque) di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato e nella categoria di appartenenza, nonché € 3.000,00 di ammenda; - al Sig. MALVONE Aurelio l’inibizione di mesi nove. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni loro mosse risulta per tabulas. Infatti, la Società risulta non aver dato esecuzione a quanto ingiunto dalla Commissione Accordi Economici nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, ovverosia entro il termine di giorni trenta dall’avvenuta ricezione da parte della Società della formale comunicazione delle decisioni di cui alle delibere della CAE n° 60 del 6/10/2010 e n° 73 dell’8/11/2010. Detti comportamenti omissivi integrano aperta violazione del disposto di cui all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S.. Le condotte, consistite nell’inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, sono ascrivibili al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza e del potere di firma, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società. Acclarata, quindi, la responsabilità dei soggetti deferiti, ritiene la Commissione che alla società deferita debba essere irrogata la sanzione di complessivi punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica (punti due per ogni violazione) da scontarsi nel campionato prossimo secondo la categoria di appartenenza, oltre alla sanzione dell’ ammenda di euro tremila (euro mille per ogni violazione) ed al Presidente, Sig. MALVONE Aurelio, la sanzione di complessivi mesi nove di inibizione (mesi tre per ogni violazione). Infatti, è parere di questa Commissione che l’istituto della “continuazione”, la cui applicazione è stata richiesta dal rappresentante della Procura, non è previsto nel sistema normativo sportivo, né può essere mutuato per analogia da diversa giurisdizione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere alla Soc. Morro D’Oro Calcio S.R.L. le sanzioni di punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel prossimo campionato e secondo la categoria di appartenenza, nonché di € 3.000,00 (Euro tremila) di ammenda; al Sig. Malvone Aurelio la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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