COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 01/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RECLAMO SOCIETA’ CAVALIERI INFISSI LOVALLO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S PUBBLICATE SUL C.U N. 33 DEL 13.4.2011

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 01/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RECLAMO SOCIETA’ CAVALIERI INFISSI LOVALLO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S PUBBLICATE SUL C.U N. 33 DEL 13.4.2011 Letto il reclamo proposto dalla società CAVALIERI INFISSI LOVALLO avverso le decisioni assunte dal G.S. e pubblicate sul C.U. n. 33 del 13.4.2011, in riferimento alla gara del 1.4.2011 tra il CAVALIERI INFISSI LOVALLO e LA CITTADELLA BUCALETTO; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta; Ascoltato il D.G. nell’audizione del 19.5.2011; Rilevato, in via preliminare ed assorbente, come non risultano acquisti agli atti del procedimento, documentazione utile a ritenere integrata la previsione regolata dall’art. 46 n.5 delle norme procedurali, il presente reclamo deve ritenersi inammissibile; P.Q.M. • dichiara inammissibile, il predetto ricorso, e per l’effetto lo rigetta confermando “in toto” le decisioni assunte dal G.S. e riportate sul C.U n. 33 del 13.4.2011; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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