COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RECLAMO SOCIETA’ SPORTING SAMBREMA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE FUSCO MICHELE PUBBLICATA SUL CU N.35 DEL 27.04.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 - RECLAMO SOCIETA’ SPORTING SAMBREMA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE FUSCO MICHELE PUBBLICATA SUL CU N.35 DEL 27.04.2011. Letto il reclamo proposto dalla società SPORTING SAMBRAEMA avverso la squalifica del calciatore FUSCO MICHELE, per n.5(CINQUE) giornate come riportata sul CU n.35 del 27.04.2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire eclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali di gara (referto arbitrale, supplemento di rapporto, dichiarazione rese dal DG in sede di convocazione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità”; Ritenuto, inoltre, come il ricorso, in ogni caso, si qualifichi generico ed inadeguatamente motivato; P.Q.M. • rigetta il predetto ricorso,confermando “in toto” le sanzioni inflitte dal G.S. al calciatore Fusco Michele; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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