COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 06/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUVO (2^ CATEGORIA) AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. COME PUBBLICATI SUI CU N.ri 70 DEL 23.02.2011 E 71 DEL 24.02.2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 06/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUVO (2^ CATEGORIA) AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. COME PUBBLICATI SUI CU N.ri 70 DEL 23.02.2011 E 71 DEL 24.02.2011.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società RUVO avverso i provvedimenti adottati dal G.S. sui fatti accaduti nella gara del 19.02.2011 tra il Ruvo e la Fides Scalera e pubblicati sui CU n.ri 70 del 23.02.2011 e 71 del 24.02.2011, con i quali veniva comminata l'ammenda di € 150,00 alla società Ruvo, omologato il risultato della gara ed inflitta l'inibizione fino al 30.06.2011 al dirigente della società, signor MIRA Pietro;
In via preliminare, va precisato che il ricorso è inammissibile per quanto attiene la richiesta di annullamento dell'ammenda e di ripetizione della gara in quanto inoltrato (data di spedizione 3.3.2011) oltre il termine di 7 giorni dalla data del CU n.70 che è del 23.02.2011; mentre, viceversa, può essere esaminato relativamente alla inibizione del dirigente Mira Pietro decorrendo i termini dal successivo CU n.71 - del 24.02.2011 - con il quale è stata pubblicata l'errata corrige dei provvedimenti del G.S.;
Evidenziato altresì come lo stesso ricorso debba considerarsi improcedibile in quanto la reclamante non ha fornito la prova dell’avvenuta notifica alla controparte;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il D.G. nella seduta del 2.4.2011;
Rilevato che, nella disposta audizione, il D.G., nel dettagliare tutti gli episodi accaduti durante la disputa della gara che lo hanno indotto alla temporanea sospensione della stessa, ha anche confermato che il Mira ha tenuto nei suoi confronti un atteggiamento volgarmente oltraggioso ed altamente minaccioso ed intimidatorio, ma che non è mai trasceso in episodi di esplicita violenza con contatto fisico;
Ritenuto, pertanto, sia in ragione di quanto sopra argomentato sia dei precedenti disciplinari a carico del Mira, come la decisione dal G.S. possa trovare un minimo temperamento;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce l’inibizione comminata al MIRA PIETRO fino a tutto il 31.05.2011;
• dispone la restituzione della tassa reclamo.
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