COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RECLAMO SOCIETA’ NOEPOLI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CASCINI MICHELE PUBBLICATA SUL CU N. 40 DEL 24.03.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RECLAMO SOCIETA’ NOEPOLI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CASCINI MICHELE PUBBLICATA SUL CU N. 40 DEL 24.03.2011. Letto il reclamo proposto dalla società NOEPOLI avverso la squalifica del calciatore CASCINI MICHELE, per n. 6(sei)giornate come riportata sul CU n. 40 del 24.03.2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuto in via preliminare ed assorbente come il ricorso in esame non possa essere neppure esaminato, in quanto redatto in forma generica e privo di qualsivoglia motivazione; P.Q.M. • Dichiara inammissibile (art.33 del C.G.S.) il predetto ricorso,confermando “in toto” le sanzioni inflitte dal G.S. al calciatore Cascini Michele; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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