COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA SAN NICOLA AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.87. DEL 06.04.2011 RELATIVE ALLA GARA VITALBA-SAN NICOLA DEL 03.04.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA SAN NICOLA AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.87. DEL 06.04.2011 RELATIVE ALLA GARA VITALBA-SAN NICOLA DEL 03.04.2011. Letto il reclamo proposto dalla società SAN NICOLA avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n.87 del 6.04.2011 relative alla gara del 03.04.2011 tra il Vitalba ed il San Nicola, con cui veniva assegnata, ai sensi dell’art.53 delle N.O.I.F.: 1. la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, per aver rinunciato, al 23° del s.t., a proseguire la disputa della gara stessa; 2. la penalizzazione di 1(uno) punto in classifica; 3. l’ammenda di € 250,00, quale prima rinuncia; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso presentato dal San Nicola verte soltanto sulla richiesta di annullamento dell’ammenda di € 250,00 per prima rinuncia, e della sanzione di 1(uno) punto di penalizzazione in classifica e non anche sul risultato della gara per 3-0 a favore del Vitalba; Ritenuto che, pur apprezzando, sul piano umano, le considerazioni svolte nel corpo del reclamo, la realtà dei fatti e la normativa vigente non consentono valutazioni diverse rispetto alle decisioni del G.S.; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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