COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 27/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG. NAPPO NICCOLO’ (prot.17/10-11 registro C.D.T.).
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 27/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG. NAPPO NICCOLO’ (prot.17/10-11 registro C.D.T.).
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Giordano Giuseppe e Grenci Arturo, nella seduta del 16/04/2011 ha deliberato quanto segue.
Letto il deferimento del 13.01.2011 prot. 4526/1003pf09-10/AM/ma reg. (rubricato al n.ro 17/10-11 del registro della C.D.T.), con cui il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Nappo Niccolò per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in ragione di quanto nel medesimo atto rappresentato, relativamente ai fatti di cui alla gara del 07/01/2010 tra ASD Atena Lucana Brienza - ADP Rotondella;
Ritenuta ammissibile la richiesta di patteggiamento, così come avanzata dalle parti, formulata ex art. 23 del C.G.S. nonché congrua la sanzione richiesta;
Visti gli artt. 1, 4 e 23, comma 2, del C.G.S.
DISPONE
applicarsi in ordine al procedimento innanzi indicato, la seguente sanzione:
• al signor NAPPO NICCOLO’ l’inibizione di mesi 4(QUATTRO).
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