COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DINAMO VIGGIANO (3^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N.31 DEL 30.03.2011 E RELATIVE ALLA GARA MONTEMURRO – DINAMO VIGGIANO DEL 20.03.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DINAMO VIGGIANO (3^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N.31 DEL 30.03.2011 E RELATIVE ALLA GARA MONTEMURRO – DINAMO VIGGIANO DEL 20.03.2011. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società DINAMO VIGGIANO (3^ CATEGORIA) avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n.31 del 30.03.2011 del Comitato Provinciale di Potenza; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ascoltato il D.G. nella seduta del 30.04.2011; Evidenziato come nella predetta audizione sia emersa una dinamica dei fatti diversa ed in ogni caso nuova rispetto a quanto dalla stesso D.G. refertato; Rilevato come in sede di audizione il D.G. abbia dichiarato che al 15° minuto del s.t., a seguito di una decisione da lui assunta, era stato accerchiato dai giocatori della società del Montemurro, comprese le riserve che lo invitavano a recedere da quanto statuito; Accertato come, nonostante il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine entrate in campo per sedare gli animi, ricondurre la situazione a normalità e consentire la ripresa del gioco, il D.G. fosse stato costretto ad interrompere la partita a causa del persistere dei comportamenti minacciosi ed antisportivi degli atleti della società Montemurro; Evidenziato, non di meno, come nel corso della disposta audizione sia emerso che il capitano della società Montemurro aveva fisicamente impedito al D.G. di assumere i provvedimenti disciplinari che la situazione come determinatasi imponeva, fermando la mano dello stesso mentre cercava di estrarre i cartellini per sanzionare il comportamento dei giocatori coinvolti; Accertato, ancora, come, a seguito dei fatti descritti, il D.G. si fosse visto costretto, in recepimento anche di suggerimento delle Forze dell’Ordine presenti, nonostante avesse posto termine alla gara ed emesso il triplice fischio, ad invitare accoratamente i giocatori della Dinamo Viggiano a far ritorno sul terreno di gioco al solo scopo di tutelare l’incolumità dei presenti; Rilevato, per quanto dichiarato dall’arbitro, come la Dinamo Viggiano avesse per il tempo residuo proseguito la partita pro-forma e senza alcuno spirito agonistico; Accertato, di conseguenza, come la situazione di diffuso pericolo generatasi sul terreno di gioco a causa dell’atteggiamento minaccioso ed antisportivo degli atleti della società Montemurro avesse certamente condizionato l’arbitro sino a spaventarlo e confonderlo, a fargli assumere decisioni in apparenza contraddittorie ed impedirgli di refertare, come da lui stesso esplicitamente dichiarato, quanto in effetti accaduto, nel timore di più gravi eventi, oltre quelli già narrati; Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, come il comportamento, gravemente lesivo delle norme regolamentari e disciplinari tenuto dai tesserati della società Montemurro integri, senza meno, le violazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del CGS, per tutti i fatti su indicati ed accertati come non di meno emerga in modo palese la responsabilità oggettiva del Montemurro, la quale aveva l’obbligo di vigilare, attraverso l’operato dei suoi dirigenti, sul corretto atteggiamento in campo dei propri tesserati, di scongiurare il pericolo di accadimenti violenti per come in effetti poi determinatisi, eventualmente di intervenire a salvaguardia dell’integrità fisica dell’arbitro e degli avversari, e comunque di prodigarsi al fine di assicurare il normale e sereno svolgimento della gara; P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società DINAMO VIGGIANO, ed in riforma dei provvedimenti assunti dal G.S. e riportato sul CU n. 31 del 30.03.2011, così dispone: • assegna gara persa alla società Montemurro con il seguente punteggio MONTEMURRO-DINAMO VIGGIANO 0-3, per violazione dell’art. 17, comma 4, del CGS; • commina alla società Montemurro la squalifica del campo di gioco per 2(due) gare da scontare nel prossimo campionato; • commina alla società Montemurro l’ammenda di € 150,00 per violazione dell’art. 18 del CGS; • dispone la squalifica del calciatore CALVINO GAETANO per 3(tre) giornate, due per violazione dell’art. 19, comma 4, lettera a, ed una per l’aggravante della rivestita qualifica di capitano; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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