COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.95 della Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFF. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.02.2011 (Squalifica per CINQUE giornate di gara calciatore TANKOUA Ndajantou Hilarie, Ammenda € 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.95 della Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFF.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108
del 24.02.2011 (Squalifica per CINQUE giornate di gara calciatore TANKOUA Ndajantou Hilarie, Ammenda € 300,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado affermando che il calciatore Tankoua Ndajantou Hilarie non
sarebbe responsabile degli atti attribuitigli (gomitata contro calciatore della squadra avversaria, calcio nei confronti del Presidente
della società Bovalinese facendolo cadere a terra), da ricondurre al contrario a calciatore della stessa Bovalinese.
Detto assunto sarebbe confermato da prova televisiva contenuta in filmato depositato presso il Comitato Regionale Calabria.
In via preliminare va affermato che il filmato non offre piena garanzia né tecnica né documentale nella ricostruzione degli eventi, per
cui non può essere utilizzato quale mezzo di prova nel dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale autore dell’atto soggetto
estraneo (v. art 35 C.G.S.).
Al contrario il rapporto dei Commissari di Campo non mostra lacune di sorta e delinea in maniera chiara, precisa e circostanziata gli
episodi attribuiti al Tankoua.
Anche la sanzione irrogata in primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti, per cui il reclamo è da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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