COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.97 della Società GIM ROSE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.2.2011 (Squalifica per SEI giornate di gara calciatore MADRIGRANO Francesco).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.97 della Società GIM ROSE A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108
del 24.2.2011 (Squalifica per SEI giornate di gara calciatore MADRIGRANO Francesco).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado muovendo dalla considerazione che il calciatore Madrigrano,
pur avendo protestato nei confronti dell’arbitro, non ha posto in esser atti volti ad aggredire lo stesso.
Detto assunto è smentito dalle dichiarazioni del Direttore di gara che - in rapporto - ha rappresentato che il calciatore, dopo averlo
offeso, ha tentato di aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti della società di appartenenza.
Il reclamo è, pertanto, da rigettarsi e la sanzione, da considerarsi congrua ed adeguata ai fatti ascritti, da confermarsi.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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