COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.101 della Società A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 16.2.2011 (squalifica del calciatore GIOVINAZZO Giuseppe fino al 15 APRILE 2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.101 della Società A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 16.2.2011 (squalifica del calciatore GIOVINAZZO Giuseppe fino al 15 APRILE 2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il reclamo de quo è inammissibile, ai sensi dell’art.46, comma 4, del C.G.S., essendo stato trasmesso in data 25.02.2011, ossia oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale (C.U. n.35 del 16 febbraio 2011 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, pubblicato il 17 febbraio 2011) con il quale è stata resa nota la decisione che la reclamante intende impugnare; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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