COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.102 della Società A.C. ASKALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 23.02.2011 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Aprigliano – A.C. Askalos del 15 gennaio 2011 con il punteggio di 0 – 3; inibizione fino al 27.04.2011 dirigente Paolo POZZI; ammenda di € 400,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.102 della Società A.C. ASKALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 23.02.2011 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Aprigliano - A.C. Askalos del 15 gennaio 2011 con il punteggio di 0 – 3; inibizione fino al 27.04.2011 dirigente Paolo POZZI; ammenda di € 400,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA Il reclamo verte sulle sanzioni di cui in epigrafe. La sanzione della punizione sportiva della perdita della gara riviene dall’inosservanza del dettato (C.U. n° 2 dell’1.10.2010 Comitato Provinciale Cosenza) che impone alle Società che disputano il Campionato di Seconda Categoria la presenza in campo per l’intera durata della gara di almeno un calciatore nato dal 1989 in poi ed uno dal 1990 in poi: nel caso di specie, tra il 16° ed il 19° minuto del secondo tempo, a seguito di sostituzioni effettuate, nessun calciatore dell’Askalos - nato dal 1990 in poi - si trovava in campo. Le squalifiche nei confronti del dirigente e l’ammenda alla società sanzionano il comportamento antisportivo del calciatore Mattia Barberio che sostituiva la maglia che indossava, la numero 13, con quella indicata in distinta come appartenente ad altro calciatore nato nel 1991 (la numero 16 di Guido Rinaldi); ciò al fine di indurre in errore l’arbitro facendogli ritenere che dal 1° minuto del secondo tempo fosse in campo calciatore “under”. La reclamante impugna la decisione del giudice di primo grado: la punizione sportiva della perdita della gara in considerazione di vizi formali della decisione di primo grado, le rimanenti sanzioni contestando che sia stato posto in essere un comportamento antisportivo da parte dei tesserati. In merito al primo punto l’Askalos assume che il provvedimento impugnato è viziato in quanto assunto dallo stesso giudice “fisico” che si era espresso con una prima decisione, poi annullata dalla Commissione disciplinare, che aveva rinviato gli atti in primo grado per una nuova disamina che tenesse conto delle controdeduzioni della società stessa (v. C.U. 23 del 23.2.2011); sostiene, inoltre, che il giudice avrebbe deciso su circostanze imputate alla società Askalos e sulle quali la stessa non poteva esercitare il diritto di difesa (più semplicemente il comportamento ingannevole tenuto dal Barberio). Sostiene poi nel merito, ammettendo l’errore sanzionato in primo grado, che lo stesso è stato commesso in buona fede. Per cui la sanzione fondandosi su un legittimo sospetto non giustificherebbe le severe sanzioni irrogate. In effetti, sostiene la reclamante, il tentativo di ingannare l’arbitro sarebbe talmente maldestro da permettere, esso si, di scoprire l’assenza dal campo di un under come prescritto. Conclude chiedendo annullamento delle sanzioni o in subordine la riduzione delle stesse. Le doglianze di natura formale, che renderebbero censurabile la punizione sportiva della gara, appaiono infondate: il principio che imporrebbe – in caso di rinvio in primo grado - di affidare la decisione a giudice ulteriore rispetto a chi ha già giudicato non trova ospitalità nel diritto sportivo; e parimenti non si comprende perché la decisione del giudice di primo grado avrebbe dovuto esimersi da valutazioni soggettive (l’intento fraudolento posto in esser dall’Askalos). Pertanto la decisione conseguente (punizione sportiva della perdita della gara) appare esente da censure. Con riferimento invece alla contestazione di un comportamento antisportivo, ritiene questa Commissione che le censure possono esser accolte perché gli elementi in possesso non sono sufficienti a comprovare che il cambio di maglia avesse lo scopo di ingannare l’arbitro e l’altra società convincendoli che ci fosse in campo un under 20. Quanto sopra anche in virtù della differenza tra l’età reale del calciatore Barberio (nato nel 1974) e quella che avrebbe voluto far credere di avere (età del Rinaldi, nato nel 1991): differenza pari a ben 17 anni. In relazione a tanto in parziale accoglimento del reclamo, conferma la punizione sportiva della gara ed annulla le restanti sanzioni. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: conferma la punizione sportiva della perdita gara; annulla nel resto, quindi revoca la sanzione dell’ammenda di € 400,00 inflitta alla società Askalos e l’inibizione al dirigente POZZI Paolo; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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