COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 113 del Sig.PICCOLI Salvatore (soc.Spezzano Albanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 16.3.2011 (squalifica fino al 30/09/2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 113 del Sig.PICCOLI Salvatore (soc.Spezzano Albanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 16.3.2011 (squalifica fino al 30/09/2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il ricorrente; ritenuto che, alla stregua di un’attente lettura del referto arbitrale, i fatti ascritti al Sig.Piccoli vanno diversamente valutati, poiché è emerso che non vi era alcuna intenzione di colpire il direttore di gara nel gesto di calciare il pallone, ma è stato solo una reazione istintiva dovuta alla tensione agonistica; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta dal G.S.. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PICCOLI Salvatore, tesserato della società Spezzano Albanese, fino al 31 MAGGIO 2011 e dispone la restituzione della tassa reclamo al ricorrente.
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