COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.116 della Società ASD VIGOR PALMI 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 16.3.2011 (squalifica del calciatore LA VECCHIA Pietro per TRE giornate effettive di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.116 della Società ASD VIGOR PALMI 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 16.3.2011 (squalifica del calciatore LA VECCHIA Pietro per TRE giornate effettive di gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla stregua di un’attente lettura del referto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Sig.LA VECCHIA Pietro vanno diversamente valutati, poiché è emerso l’immediato ravvedimento dello stesso circa l’atto di reazione avuto; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta dal G.S. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LA VECCHIA Pietro a DUE giornate effettive di gare e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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