COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.114 della Società A.S.D.SAN MICHELE MALVITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 9.3.2011 pubblicato il 10.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011, ammenda di € 350,00). RECLAMO n.115 della Società F.C. CLETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 9.3.2011 pubblicato il 10.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.114 della Società A.S.D.SAN MICHELE MALVITO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n.25 del 9.3.2011 pubblicato il 10.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele
Malvito del 5.3.2011, ammenda di € 350,00).
RECLAMO n.115 della Società F.C. CLETO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n.25 del 9.3.2011 pubblicato il 10.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele
Malvito del 5.3.2011, ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società San Michele Malvito;
DISPOSTE
-in via preliminare,per evidenti ragioni di connessione,la riunione dei due reclami;
-la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 11/4/2011;
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 11 aprile 2011.
