COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.117 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Praia-Luzzese del 26.2.2011, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di € 500,00 per prima rinuncia, € 260,00 a titolo di indennizzo alla società Praia per mancato incasso).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.117 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Praia-Luzzese del 26.2.2011, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di € 500,00 per prima rinuncia, € 260,00 a titolo di indennizzo alla società Praia per mancato incasso). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado che non ha accolto la tesi secondo cui la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della stessa Luzzese 99 sia riconducibile a causa forza maggiore. Sosteneva la Luzzese 99 in primo grado, e ribadisce la tesi davanti a questa Commissione, che le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito ai mezzi che trasportavano gli atleti di raggiungere Praia, sede dell’incontro. In particolare una violenta nevicata ha reso non percorribile nella mattina del 26 febbraio 2011, la SS. 107. Tale assunto sarebbe confermato dall’attestazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Fili. Afferma, inoltre, che la decisione di primo grado sarebbe viziata nella forma in quanto la società Praia non avrebbe inviato alla controparte, secondo i dettami della normativa di riferimento, le proprie controdeduzione di cui il giudice ha tenuto conto. Rispetto a tale ultima lagnanza è da dirsi che esiste in atti la prova del rituale invio, per cui la stessa non può avere pregio. Parimenti per le doglianza di merito. Ritiene, infatti, questa Commissione che non può ritenersi raggiunta la prova della forza maggiore come causa dell’impedimento in cui è occorso la Luzzese. L’attestazione della Stazione dei Carabinieri, che certifica che alle ore 12,15 della mattina del 26 febbraio 2011 la SS 107 era impraticabile in direzione Praia, va integrata con successiva dichiarazione, anch’essa contenuta in atti, della medesima Arma che attesta che la Statale 107, nella citata giornata, era regolarmente aperta al traffico (la gara doveva disputarsi alle ore 15,00 e la Luzzese aveva la possibilità di giungere entro le 15,45). Tale attestazione rende addirittura ultronei gli ulteriori elementi probatori, che si riportano per mero scrupolo, che smentiscono la tesi della reclamante. In particolare quelli riferibili alla normale diligenza che la società Luzzese avrebbe dovuto adottare per impedire l’evento. Cioè muoversi con maggiore tempestività, attendere che le condizioni del tempo migliorassero, cercare percorsi alternativi. Accorgimenti, a giudizio di questa Commissione, tutti adottabili. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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