COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.122 della Società A.S.D. REAL avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 (ripetizione della gara Nuova Deliese – Real del 13.3.2011, ammenda Nuova Deliese € 250,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.122 della Società A.S.D. REAL
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del
24.3.2011 (ripetizione della gara Nuova Deliese – Real del 13.3.2011, ammenda Nuova Deliese € 250,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante A.S.D. Real e la controdeducente Nuova Deliese nonché l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
la reclamante impugna la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto che l’arbitro della gara in epigrafe - sospendendo la
stessa - abbia fatto cattivo uso dei poteri rivenienti dall’art. 64 N.O.I.F.
Controdeduce la società Nuova Deliese che ritiene sostanzialmente corretta l’impugnata decisione.
Nella seduta odierna, l’arbitro ha confermato quanto dichiarato nel supplemento di rapporto, affermando che ha sospeso la gara
perché, a causa di continui parapiglia (il primo fra calciatori ed il secondo avvenuto vicino alle panchine con il lancio di pietra di
grossa dimensione da parte del pubblico abbassando la rete di recinzione), non era assolutamente possibile portarla a termine
dirigendola con tranquillità e oggettività di giudizio,e che gli episodi che si sono verificati sono addebitabili ad entrambe le società.
Per quanto sopra riportato questa Commissione ritiene che il Direttore di gara ha correttamente utilizzato le facoltà che gli sono
attribuite dalla citata normativa.
Il potere del direttore la gara di sospendere la gara, a giudizio di questa Commissione, è stato esercitato correttamente. Va, infatti,
affermato che la decisione è supportata e legittimata dalla presenza di quegli elementi gravi e oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento. Dal rapporto di gara e dagli odierni chiarimenti si desume con assoluta certezza che lo stesso non ha potuto far ricorso a
quei provvedimenti necessari, idonei a riportare l’ordine in campo.
In particolare è da dirsi che la sospensione si è fondata e si legittima oltre che sulla sussistenza accertata di una situazione obiettiva
di pericolo anche sull’impossibilità da parte dell’arbitro di riprendere la gara dirigendola con serenità e oggettività di giudizio.
La decisione, appare, pertanto conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi.
P.Q.M.
-irroga ad entrambe le società la punizione sportiva della gara Nuova Deliese – Real del 13.3.2011 con il punteggio di 0 – 3;
-dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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