COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 118 della A.S.D.PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 (squalifica del calciatore SIGNORELLO Salvatore fino 23/3/2012 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 118 della A.S.D.PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 (squalifica del calciatore SIGNORELLO Salvatore fino 23/3/2012 ). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentate della società reclamante; sentito il direttore di gara a chiarimenti, alla presenza del rappresentante dell’A.I.A. - C.R.A. Sigr Paone Antonio; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara Pro Catanzaro – U.S.D. Petrizzi del 19.03.2011 risulta che, al termine dell’incontro, veniva espulso il calciatore Signorello Salvatore della società Petrizzi, reo di aver colpito l’arbitro “intenzionalmente con un forte calcio alla caviglia dx”, provocandogli un “forte dolore e gonfiore”. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, squalificava il calciatore in questione fino al 23.03.2012 (cfr. C.U. n.121 del 24 marzo 2011 del Comitato Regionale Calabria). Questa Commissione, nel corso della riunione del 04.04.2011, ha rimandato ogni decisione sul reclamo de quo all’esito dell’audizione del direttore di gara disposta per la seduta odierna (cfr. C.U. n.127 del 05.04.2011 del Comitato Regionale Calabria). L’arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha precisato di essere assolutamente certo che a sferrargli il calcio sia stato il calciatore Signorello Salvatore (n.15 del Petrizzi), avendolo riconosciuto chiaramente. Relativamente all’entità della sanzione oggetto d’impugnazione, questa Commissione la ritiene congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore in questione. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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