COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: STRAFACE Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Calcio ACRI ed attualmente in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi d lealtà, correttezza e probità per aver partecipato alla gara di cui alla parte motiva del presente atto senza averne titolo, essendo tesserato per altra società sportiva; PERRI Michele, in qualità di dirigente accompagnatore dell’A.S.D. VIGOR ACRI, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per aver presentato all’arbitro la distinta dei calciatori partecipanti al gara di cui alla parte motiva del presente atto con inclusione del calciatore Straface Giuseppe non avente titolo in quanto tesserato per altra società; la Società A.S.D. VIGOR ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio tesserato ovvero dei soggetti che abbiano comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S. così come descritto nella parte motiva; la Società F.C. CALCIO ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio calciatore

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: STRAFACE Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Calcio ACRI ed attualmente in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi d lealtà, correttezza e probità per aver partecipato alla gara di cui alla parte motiva del presente atto senza averne titolo, essendo tesserato per altra società sportiva; PERRI Michele, in qualità di dirigente accompagnatore dell’A.S.D. VIGOR ACRI, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per aver presentato all’arbitro la distinta dei calciatori partecipanti al gara di cui alla parte motiva del presente atto con inclusione del calciatore Straface Giuseppe non avente titolo in quanto tesserato per altra società; la Società A.S.D. VIGOR ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio tesserato ovvero dei soggetti che abbiano comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S. così come descritto nella parte motiva; la Società F.C. CALCIO ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio calciatore IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale: vista la segnalazione pervenuta da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, mediante la quale veniva evidenziata la partecipazione del calciatore Straface Giuseppe – nato il 15 agosto 1993, matricola n. 4.489.230 – tra le fila della società A.S.D. VIGOR ACRI, nella gara disputata per la seconda giornata del campionato di Terza Categoria girone B, delegazione di Rossano, contro la S.S. Pietropaolese del 31 ottobre 2010, conclusasi con il risultato di tre a zero per la A.S.D. VIGOR ACRI; considerato che gli accertamenti compiuti e la documentazione prodotta dallo stesso Comitato Regionale Calabria e acquisita dall’Ufficio Indagini hanno permesso di confermare come il calciatore Giuseppe Straface abbia in effetti partecipato alla sopracitata gara del 31 ottobre 2010; rilevato come dalla mappa meccanografica di tesseramento sia risultato come il calciatore Giuseppe Straface sia tesserato per la stagione in corso per la F.C. CALCIO ACRI e solamente dall’11.12.2010 sia stato trasferito in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI; rilevato altresì come la distinta di gara presentata all’arbitro sia stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore della A.S.D. VIGOR ACRI, Michele Perri, che con la sottoscrizione del documento ha certificato la regolarità della posizione dei tesserati partecipanti alla gara in questione Ritenuto che i fatti per come succintamente descritti integrino gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S., ascrivibile a Straface Giuseppe, calciatore all’epoca della società F.C. CALCIO ACRI, nonché a Perri Michele, dirigente accompagnatore della società A.S.D. VIGOR ACRI; Ritenuto altresì che le società A.S.D. VIGOR ACRI e F.C. CALCIO ACRI debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. dell’operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che abbiano comunque svolto attività nel loro interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S.; Visto l’art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota dell’8 marzo 2011, prot. nr. 6358/407 pf 10 11/AA/ac: STRAFACE Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Calcio ACRI ed attualmente in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi d lealtà, correttezza e probità per aver partecipato alla gara di cui alla parte motiva del presente atto senza averne titolo, essendo tesserato per altra società sportiva; PERRI Michele, in qualità di dirigente accompagnatore dell’A.S.D. VIGOR ACRI, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per aver presentato all’arbitro la distinta dei calciatori partecipanti al gara di cui alla parte motiva del presente atto con inclusione del calciatore Straface Giuseppe non avente titolo in quanto tesserato per altra società; la Società A.S.D. VIGOR ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio tesserato ovvero dei soggetti che abbiano comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S. così come descritto nella parte motiva; la Società F.C. CALCIO ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio calciatore IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 2 maggio 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marcello Colloca, il Delegato del Presidente della A.S.D. Vigor Acri Antonio Stumpo nonché Michele Perri. Il signor Michele Perri ha chiarito di essere un calciatore e non un dirigente della società A.S.D. VIGOR ACRI e di aver firmato la distinta in assenza di un dirigente accompagnatore. La società A.S.D. Vigor Acri ha trasmesso deduzioni difensive che vengono allegate agli atti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: Nei confronti: • di STRAFACE Giuseppe, la squalifica di anni due; • di PERRI Michele, la squalifica di anni due; • della Società A.S.D. VIGOR ACRI l’ammenda di 500,00; • della Società F.C. CALCIO ACRI l’ammenda di 150,00. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il Rappresentante della A.S.D. Vigor Acri ha ammesso l’addebito, argomentando di averlo compiuto in perfetta buona fede ed a causa dell’inesperienza della società di recente costituzione. Ha chiesto, pertanto, che l’applicazione delle sanzioni venga contenuta nei minimi edittali, in particolare per i calciatori deferiti, Straface e Perri. Il signor Michele Perri ha chiarito di aver firmato la distinta in assenza di un dirigente accompagnatore nella assoluta ignoranza della posizione irregolare dello Straface. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, ritiene di chiarire che la responsabilità oggettiva che deriva alla società A.S.D. Vigor Acri - ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva - per le violazioni ascritte al proprio tesserato, Michele Perri, impone di applicare la sanzione, più grave rispetto alla sola ammenda, di un punto di penalizzazione in classifica ai sensi dell’art. 18 comma primo lettera G CGS. Tale determinazione riviene da una attenta valutazione in merito all’afflittività della pena da irrogarsi in relazione alla mancanza commessa ed al beneficio, seppur potenziale, ricavatone. Non può, pertanto, trascurarsi, quale elemento di ponderazione, il risultato conseguito nella gara irregolare, graduando la sanzione anche in considerazione dei punti, tre, effettivamente conseguiti nell’incontro disputato dal calciatore non tesserato. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare ritiene tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto irroga le seguenti sanzioni: • al calciatore STRAFACE Giuseppe la squalifica pari a mesi nove (9) e quindi fino al 4 FEBBRAIO 2012; • al calciatore PERRI Michele la squalifica pari mesi sei (6) e quindi fino al 4 NOVEMBRE 2011; • alla Società A.S.D. VIGOR ACRI la penalizzazione di UN punto (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva s.s. 2010/2011 e l’ammenda di € 200,00; • alla Società F.C. CALCIO ACRI l’ammenda di € 100,00.
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