COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: Alessandro ROMA, calciatore tesserato della società F.C. Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 13 gare di campionato nelle file della società F.C Albidona senza averne titolo perché squalificato, così come descritto nella parte motiva;del Sig.Pasquale IPPOLITO, dirigente della Società FC Albidona,per rispondere della violazione di cui alI’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 12 gare di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva;del Sig.Leonardo CIRIGLIANO, dirigente della Società FC Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, deI C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 1 gara di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva; la società F.C ALBIDONA per aver beneficiato nella corrente stagione sportiva della partecipazione del calciatore Alessandro ROMA non avente titolo in occasione di 13 gare valevoli per il Campionato Regionale di I Categoria — Girone “A”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: Alessandro ROMA, calciatore tesserato della società F.C. Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 13 gare di campionato nelle file della società F.C Albidona senza averne titolo perché squalificato, così come descritto nella parte motiva;del Sig.Pasquale IPPOLITO, dirigente della Società FC Albidona,per rispondere della violazione di cui alI’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 12 gare di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva;del Sig.Leonardo CIRIGLIANO, dirigente della Società FC Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, deI C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 1 gara di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva; la società F.C ALBIDONA per aver beneficiato nella corrente stagione sportiva della partecipazione del calciatore Alessandro ROMA non avente titolo in occasione di 13 gare valevoli per il Campionato Regionale di I Categoria — Girone “A”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S. IL DEFERIMENTO Con nota de! 04.03.2011 il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva alla Procura Federale, per le sue determinazioni, il provvedimento pubblicato sul C.U. n.110 del 02.03.2011 del Comitato Regionale Calabria con il quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il citato Comitato, pur accogliendo in rito il reclamo proposto dalla società Albidona, per mancata notifica, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 83 del 13.01.2011, che aveva decretato la sanzione della perdita della gara Schiavonea Calcio - Albidona del 12.12.2010 con il punteggio di 0 - 3, rilevava una posizione irregolare - poiché squalificato - del calciatore Alessandro Roma della F.C. Aibidona A.S.D., in occasione di citata gara valevole per il Campionato di Prima Categoria — Girone “A», e, per l’effetto, rimetteva gli atti agli organi di competenza. La Procura Federale, dall’esame della documentazione inviata dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, accertava che il calciatore Alessandro Roma sia stato effettivamente impiegato dalla società F.C. Albidona malgrado, in quel momento, fosse squalificato così come da C.U. n.158 del 03.06.2010, non solamente in occasione della predetta partita ma anche in occasione delle seguenti ulteriori 12 gare per un totale di 13: Albidona - Gim Rose del 19.09.2010; Juvenilia Alto lonio - Albidona del 26.09.2010; Albidona - Campana del 03.10.2010; San Fili Calcio - Albidona del 09.10.2010; Albidona - Ars. Trebisacce del 17,10.2010; Spezzano - Albidona del 24.10.2010; Albidona - A. Rossanese del 31.10.2010; Mirto Crosia - AIbidona del 07.11.2010: Albidona - Roggiano del 14.11.2010; Quattromiglia - Albidona del 20.11.2010; Albidona - Cremissa del 28.11.2010; Crucoiese - Albidona deI 05.12.2010. La Procura Federale: -rilevato, infatti, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del ROMA venne inserito nell’elenco in distinta delle partite in questione; -rilevato che, nelle predette distinte, le specifiche dichiarazioni di posizione regolare dei giocatori impiegati dalla F.C. ALBIDONA risultano firmate tutte dal sig. Pasquale IPPOLITO, ad eccezione di quella relativa alla gara del 17.10.2010 sottoscritta dal sig. Leonardo CIRIGLIANO, qualificatisi, entrambi, dirigenti della società svolgenti per tali occasioni la funzione di accompagnatore ufficiale della squadra; considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; ritenuto che l’avvenuto utilizzo di un calciatore squalificato, abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S., ascrivibile al sig. Alessandro ROMA attualmente tesserato per la società F.C. ALBIDONA, nonché ai sigg.ri Pasquale IPPOLITO e Leonardo CIRIGLIANO, dirigenti della medesima società; ritenuto, ancora, che la società F.C. ALBIDONA debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per l’operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.; visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota n.8020/1145 PF 10.11 AA/ac del 26.04.2011; • Alessandro ROMA, calciatore tesserato per la società F.C. ALBIDONA; • Pasquale IPPOLITO, dirigente della società F.C. ALBIDONA; • Leonardo CIRIGLIANO, dirigente della società F.C. ALBIDONA; • la società F.C ALBIDONA; per rispondere: li primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 13 gare di campionato nelle file della società F.C. ALBIDONA senza averne titolo, perché squalificato, così come descritto nella parte motiva; il sig. Pasquale IPPOLITO della violazione di cui alI’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 12 gare di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro ROMA non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva; il sig. Leonardo CIRIGLIANO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, deI C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 1 gara di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro ROMA non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva; la società F.C ALBIDONA per aver beneficiato nella corrente stagione sportiva della partecipazione del calciatore Alessandro ROMA non avente titolo in occasione di 13 gare valevoli per il Campionato Regionale di I Categoria — Girone “A”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. I, comma 5, C.G.S. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 9 maggio 2011, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco, nonché il Presidente della Soc. Albidona, Sig. Aurelio Pasquale. Nessuno è comparso per il calciatore Roma Alessandro e per i dirigenti Ippolito Pasquale e Cirigliano Leonardo. il Presidente della Soc. Albidona, ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate: Per la Società Albidona ammenda di € 1.300,00 e otto punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consento. In ordine, invece, alle posizioni del calciatore Roma Alessandro e dei dirigenti Ippolito Pasquale e Cirigliano Leonardo il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per anni 2 per il calciatore Roma Alessandro; inibizione per anni 2 per i dirigenti Ippolito Pasquale e Cirigliano Leonardo; I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica. Va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata per la Società Albidona, mentre deve essere ridotta la sanzione richiesta per il calciatore Roma Alessandro e per i dirigenti Ippolito Pasquale e Cirigliano Leonardo, in rapporto all'entità dei fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - alla Società F.C. ALBIDONA l’ammenda di € 1.300,00(milletrecento/00) e OTTO (8) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011; - al calciatore ROMA Alessandro la qualifica di mesi DODICI (12) e quindi fino al 10 MAGGIO 2012; - ai dirigente IPPOLITO Pasquale l’inibizione di mesi DODICI (12) e quindi fino al 10 MAGGIO 2012; - al dirigente CIRIGLIANO Leonardo l’inibizione di mesi OTTO (8) e quindi fino al 10 GENNAIO 2012.
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