COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.140 della Società A.S.D. PIANOPOLI) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.61 del 21.04.2011 (squalifica fino al 31.03.2012 del calciatore TALARICO Luca).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.140 della Società A.S.D. PIANOPOLI)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.61 del
21.04.2011 (squalifica fino al 31.03.2012 del calciatore TALARICO Luca).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al Signor Talarico Luca, calciatore della ASD Pianopoli, è congrua ed
adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e disposte incamerarsi la tassa reclamo.
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