COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale LND Calabria, del Comitato stesso, dell’arbitro della gara S.Lucido – Praia del 9.1.2011, nonché della struttura regionale dell’AIA-Comitato Regionale Calabro, come descritto nella parte motivata; società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art.4, coma 1 e 5, comma 2 del C.G.S. per dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della società. Deferimento del Procuratore Federale del 15 marzo 2011

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale LND Calabria, del Comitato stesso, dell’arbitro della gara S.Lucido – Praia del 9.1.2011, nonché della struttura regionale dell’AIA-Comitato Regionale Calabro, come descritto nella parte motivata; società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art.4, coma 1 e 5, comma 2 del C.G.S. per dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della società. Deferimento del Procuratore Federale del 15 marzo 2011 IL DEFERIMENTO Con missiva del 12.1.2011 il Presidente del Comitato Regionale Calabria inviava alla Procura federale la registrazione di una intervista rilasciata dal sig. Gino D.Spolitu all’emittente “ Stadio radio “ al termine dell’incontro di calcio S. Lucido – Praia disputata il 9.1.2011. In detta intervista il sig. Spolitu usava esternazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale Calabria, del Comitato stesso, dell’arbitro della gara, della struttura regionale dell’AIA. Conseguentemente veniva deferito davanti a questa Commissione per rispondere delle violazioni sopra specificate. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 16 maggio 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale il quale ha concluso chiedendo per il Sig. Gino D.Spolitu l’inibizione per mesi sei e per la società U.S.Praia l’ammenda di € 350,00. Nessuno è comparso per i deferiti. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito loro contestato, così come specificato in rubrica. Congrue sono le sanzioni richieste. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - al sig. Gino Domenico SPOLITU per mesi sei quindi fino al 22 GIUGNO 2012 (poiché già inibito fino al 22.12.2011); - alla U.S. PRAIA l’ammenda di € 350,00 (trecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it