COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 175 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING CLUB VALLESAVIO Avverso squalifica al 30.6.2011 all. VISOTTI ALESSANDRO, inibizione al 23.3.2011 dir.acc.uff. MOSCONI ALESSANDRO e dir.add.arb. BRANCHETTI DUILIO, ammende di € 400 per intemp.sostenitori e € 50 per ripristino impianto acqua calda delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 2.3.2011 gara VALLESAVIO – ROMAGNA CENTRO del 23.2.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 175 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING CLUB VALLESAVIO Avverso squalifica al 30.6.2011 all. VISOTTI ALESSANDRO, inibizione al 23.3.2011 dir.acc.uff. MOSCONI ALESSANDRO e dir.add.arb. BRANCHETTI DUILIO, ammende di € 400 per intemp.sostenitori e € 50 per ripristino impianto acqua calda delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 2.3.2011 gara VALLESAVIO – ROMAGNA CENTRO del 23.2.2011 L’A.S.D. SPORTING CLUB VALLESAVIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) “dopo decisioni arbitrali errate, ogni persona normale avrebbe fatto fatica a controllarsi. Il VISOTTI, a fine gara, pur essendo impropriamente nel recinto spogliatoi, essendo stato espulso “si è attardato a discutere con l’arbitro, assieme ad altre persone, avendo il direttore di gara accettato il dialogo, che poteva evitare considerato il clima piuttosto teso”. Non è vero che abbia impedito all’arbitro di entrare nello spogliatoio. “E’ stato lo stesso arbitro a reiterare la discussione, provocando una reazione verbale del VISOTTI”. “Il tutto si era svolto con affermazioni verbali, se vogliamo anche colorite. Non esistono proprio le minacce ventilate dall’arbitro. Nessuno si è mai sognato di passare a vie di fatto. Sarebbe stato anche troppo facile”; 2) la mancanza di rispetto, in particolare da parte degli assistenti nei confronti dei componenti la panchina ci lascia perplessi in quanto i medesimi non facevano altro che stemperare gli animi ed invitavano il mister Visotti a restare seduto prima della espulsione; 3) “passi la turbolenza dei sostenitori locali, anche questa solo a parole, ma chi non avrebbe perso la pazienza, specie se confortata dai sostenitori avversari, che candidamente affermavano di avere avuto 2 grandi regali dall’arbitro? ; 4) l’acqua delle docce era calda e tutti i giocatori se ne sono serviti. Perchè la terna ha atteso tanto tempo? Chiede una riduzione della squalifica dell’all.VISOTTI e l’annullamento delle altre sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la inibizione dei dir. MOSCONI e BRANCHETTI e l’ammenda di € 50 non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, precisando che : 1) l’all. VISOTTI, allontanato dal campo per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro e di un assistente, al termine della gara entrava indebitamente nel recinto di gioco ripetendo gravi offese all’indirizzo dell’arbitro, cercando anche di avvicinarglisi, impeditone dall’intervento di due giocatori che lo trattenevano. Proferiva ripetute espressioni blasfeme e riusciva ad avvicinarsi a brevissima distanza dall’arbitro, al quale rinnovava le offese. Giunto nei pressi degli spogliatoi, minacciando un assistente dell’arbitro, cercava di non fare chiudere la porta, continuando le proteste e le minacce; 2) al termine della gara, un groppo di sostenitori locali, avvicinatisi alla rete di recinzione, vicino all’area spogliatoi, indirizzavano ripetute offese all’indirizzo dell’arbitro e di un assistente e, successivamente, il custode del campo minacciava di chiudere gli spogliatoi e di andarsene, offendendo la terna arbitrale; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it