COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°37 d 174 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RENO CENTESE Avverso squalifica per 4 giornate calc. RONCARATI LEONARDO, inibizione al 23.4.2011 dir.add.arb. STANCARI ANTONIO e ammenda € 300 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 23.2.2011 gara RENO CENTESE – FAENZA CALCIO del 20.2.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°37 d 174 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RENO CENTESE Avverso squalifica per 4 giornate calc. RONCARATI LEONARDO, inibizione al 23.4.2011 dir.add.arb. STANCARI ANTONIO e ammenda € 300 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 23.2.2011 gara RENO CENTESE – FAENZA CALCIO del 20.2.2011 L’A.S.D. RENO CENTESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) “sembra sproporzionata la squalifica comminata, il calc. RONCARATI ha forse fatto un normale fallo di gioco nei confronti dell’avversario e già la seconda ammonizione sembrava esagerata, anche perchè l’avversario rimaneva a terra solo qualche attimo”.”Se fosse stato un fallo violento, come si legge da referto,altri sarebbero stati gli eventi”. “Per l’espulsione comminata, ingiusta per lui, il RONCARATI si avvicinava all’assistente e si lasciava scappare qualche parola di troppo”; 2) il dir.add.arb. STANCARI, avvicinatosi ad un assistente, dopo una segnalazione per l’espulsione di un giocatore, senza mai entrare sul terreno di gioco, veniva redarguito dal detto assistente, che gli chiedeva chi fosse. Al ritiro dei documenti, vedendo il suo nome fra gli espulsi, chiedeva spiegazioni sul fatto di non essere stato allontanato. La stessa cosa chiedeva, forse con un tono di voce alto, all’osservatore arbitrale che era già nello spogliatoio, ma sena esprimere offese nei suoi confronti; 3) concorda sul fatto che difficilmente si riesce a controllare le proteste del pubblico pagante, sicuramente di parte e, consapevole che una persona è entrata nel recinto di gioco a partita terminata, ma senza mai offendere l’assistente. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. RONCARATI, espulso per avere colpito con un violento calcio un giocatore avversario, nel lasciare il terreno di gioco rivolgeva frasi offensive ad un assistente dell’arbitro; 2) il dir.add.arb.STANCARI veniva allontanato perchè, entrato nel recinto del campo, si avvicinava ad un assistente dell’arbitro e gli rivolgeva frasi protestatarie ed ingiuriose. Successivamente, al termine della gara, recatosi nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare i documenti, reiterava le proteste e minacciava di non fare uscire la terna dallo spogliatoio e di non consegnare le chiavi dell’auto dell’arbitro 3) durante il secondo tempo della gara una persona del pubblico indirizzava frasi offensive all’indirizzo di un assistente dell’arbitro; la stessa persona, poi, terminata la gara si portava nel recinto spogliatoi e reiterava le offese; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, all’infuori della entità dell’ammenda, che ritiene di potere contenere in un importo più ridotto, d e l i b e r a - di ridurre a € 250 l’ammenda per intemperanze dei sostenitori, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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